Rapporto esplicativo
Consultazione 2013/131: Legge federale concernente misure fiscali volte a rafforzare la competitività della piazza imprenditoriale svizzera (Legge sulla riforma III dell'imposizione delle imprese) · 139 pagine
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in via ordinaria. Prevedere una ponderazione ridotta solo per gli utili del box significherebbe che gli utili delle imprese sarebbero considerati integralmente nel nuovo regime fiscale con una ponderazione sensibilmente maggiore rispetto allo status quo. Considerata la notevole importanza degli utili delle società con statuto speciale, attualmente la ponderazione degli utili delle imprese ammonta complessivamente, come summenzionato, a circa il 50 per cento. Se una parte non insignificante degli utili attualmente coperti dallo statuto fiscale speciale confluisse integralmente nel potenziale di risorse, ciò provocherebbe notevoli distorsioni degli indici delle risorse (cfr. simulazione nell’allegato 3).
• È stata altresì respinta l’opzione della determinazione «politica» dei fattori di ponderazione. La determinazione arbitraria di singoli parametri del meccanismo della perequazione finanziaria nazionale rappresenterebbe un elemento estraneo al sistema attuale. La perequazione finanziaria è un sistema basato su determinate regole. A livello politico vengono decise le dotazioni dei singoli fondi per la durata di un quadriennio, come pure eventuali modifiche o adeguamenti delle regole. Questi adeguamenti sono effettuati sulla base di una valutazione del sistema globale. Se ora il potere politico decidesse in merito a un parametro del sistema, sussisterebbe il rischio che altri parametri possano seguire, ciò che minerebbe il sistema globale consolidato basato su regole, dato che la perequazione finanziaria diverrebbe viepiù il risultato di decisioni politiche singole e ad hoc.
In sintesi il Consiglio federale giunge quindi alla conclusione che i fattori zeta basati sull’approccio dello sfruttamento relativo costituiscano l’unica opzione valida per una nuova ponderazione degli utili delle persone giuridiche nel potenziale di risorse.
Secondo il Consiglio federale il contributo complementare destinato ai Cantoni finanziariamente deboli si giustifica per due motivi: in primo luogo serve a raggiungere l’obiettivo costituzionale secondo cui tramite la perequazione finanziaria bisogna garantire risorse finanziarie minime ai Cantoni. Il valore di riferimento, pari all’85 per cento, stabilito nella LPFC costituisce un «obiettivo auspicato». In linea di massima è quindi un fenomeno intrinseco al sistema il fatto che, a seguito delle variazioni dei parametri determinanti per la perequazione delle risorse, questo obiettivo non venga raggiunto ogni anno. Con ogni probabilità i necessari adeguamenti della perequazione delle risorse dovuti alle nuove condizioni quadro di politica fiscale comporteranno tuttavia variazioni che vanno oltre i valori ordinari. Di conseguenza è giustificato che ai Cantoni finanziariamente più deboli si conceda limitatamente nel tempo un margine finanziario supplementare. In secondo luogo il contributo complementare esplica i suoi effetti anche in modo accessorio alle misure verticali di compensazione. Pure i Cantoni finanziariamente più deboli percepiranno una pressione a livello di politica fiscale (primariamente a seguito della concorrenza fiscale intercantonale). Questi Cantoni potranno però trarre vantaggio solo limitatamente dalle misure verticali di compensazione. Nel complesso il contributo complementare svolgerà una funzione simile a quella della compensazione dei casi di rigore al momento dell’introduzione della NPC, che aveva come obiettivo di attenuare le perdite finanziarie subite dai Cantoni finanziariamente deboli con il passaggio al nuovo sistema. Come la compensazione dei casi di rigore, anche il contributo complementare è limitato nel tempo e in termini nominali. Rispetto alla compensazione dei casi di rigore, il contributo complementare è però finanziato esclusivamente dalla Confederazione.