Rapporto esplicativo
Consultazione 2013/131: Legge federale concernente misure fiscali volte a rafforzare la competitività della piazza imprenditoriale svizzera (Legge sulla riforma III dell'imposizione delle imprese) · 139 pagine
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ordinaria. Vi sono seri dubbi che dopo l’abolizione degli statuti fiscali speciali i dati relativi ai conti distinti delle società interessate possano soddisfare le esigenze in fatto di qualità ai fini del calcolo della perequazione delle risorse. Inoltre non è neppure chiaro in che modo andrebbero attuati gli standard in materia di qualità e se dati di questo tipo possano essere sottoposti a una revisione.
Qualora non fossero più allestiti conti distinti, la quota degli utili conseguiti all’estero dovrebbe essere determinata sulla base di quote fisse (specifiche per i Cantoni e le imprese). In questo modo viene trascurata l’elevata volatilità, empiricamente comprovata, ovvero la struttura dinamica degli utili conseguiti da società con statuto fiscale cantonale. Sussiste quindi il rischio che il potenziale di risorse rifletta in maniera distorta la capacità economica di un Cantone.
Occorre inoltre chiedersi come trattare le società interessate in caso di ristrutturazioni, fusioni e acquisizioni. Infine bisogna considerare che un aggiornamento dei fattori beta non sarebbe possibile nel nuovo regime fiscale, poiché le società con statuto fiscale speciale non esisteranno più. I calcoli poggerebbero quindi su dati risalenti ad anni sempre più lontani nel tempo.
Una riserva generale contro un ulteriore utilizzo dei fattori beta consiste nel fatto che per il calcolo del potenziale di risorse si ignorerebbe la nuova realtà fiscale proseguendo virtualmente con l’attuale regime fiscale. Sarebbe difficile spiegare perché il meccanismo della perequazione delle risorse non debba essere adeguato alla nuova realtà.
Ciò implicherebbe anche una disparità di trattamento, dato che le attuali società con statuto speciale sarebbero ponderate in misura minore rispetto alle nuove società insediate che nel regime fiscale finora in vigore avrebbero adempiuto le condizioni per uno statuto fiscale speciale. In questo modo, il proseguimento dei fattori beta significherebbe una garanzia dello stato patrimoniale per i Cantoni che presentano già un’elevata quota di società di questo tipo, mentre verrebbero penalizzati i Cantoni che attirano nuovo substrato fiscale correlato alla mobilità e che non rientra nella soluzione dei box.
Inoltre si presume che gli utili derivanti dallo statuto fiscale speciale (che non sono coperti dal box) possano essere maggiormente sfruttati fiscalmente rispetto allo status quo, senza doversi attendere delocalizzazioni di imprese. Per questi motivi il proseguimento dei fattori beta porterebbe tendenzialmente a una sottovalutazione il potenziale di risorse.
Un’alternativa da esaminare d’intesa con i Cantoni consiste nella considerazione dello scioglimento delle riserve occulte nel potenziale di risorse (cfr. n. 1.2.5.4).
• L’opzione di continuare a ponderare in misura minore nel potenziale di risorse solo gli utili con un’imposizione privilegiata (utili del box) è stata esaminata e poi respinta. Gli utili rimanenti che soggiacciano all’imposizione ordinaria confluirebbero integralmente nel potenziale di risorse. È ipotizzabile che, nel quadro di un modello licence box, solo una parte degli utili delle attuali società con statuto speciale sarà ancora tassata in maniera privilegiata e i rimanenti utili di queste società saranno tassati