Rapporto esplicativo

Consultazione 2013/144: 11.449 Iv.pa. Pubblicazione di misure di protezione degli adulti · 13 pagine

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discrezione che vieta la pubblicazione di una tale misura (art. 451 cpv. 1 CC). Tuttavia, chi rende verosimile un interesse può chiedere all'APMA competente se sussiste una misura di protezione degli adulti e quali ne siano gli effetti (art. 451 cpv. 2 CC).

2.2 Problematica posta dal diritto vigente

Per sapere se e in quale misura è opportuno comunicare a terzi le misure di protezione degli adulti, occorre ponderare l'interesse delle persone cui si applicano tali misure ai fini della tutela dei loro dati personali (art. 13 cpv. 2 della Costituzione federale5) e l'interesse dei terzi a conoscere questi stessi dati. L'interesse dei terzi deriva in particolare dal fatto che i negozi giuridici conclusi da una persona cui è stato revocato l'esercizio dei diritti civili sono del tutto nulli e anche dal fatto che la buona fede della controparte nella capacità civile del suo partner contrattuale non è tutelata (art. 452. cpv. 1 CC). Prevedendo la pubblicazione nei fogli ufficiali delle misure di protezione, il diritto anteriore accordava più importanza all'interesse dei terzi che a quello dell'interessato. Il nuovo diritto della protezione degli adulti si prefigge invece di proteggere l'interessato evitando di esporlo a stigmatizzazioni. Per tale ragione si è rinunciato alla pubblicazione attiva di tali misure6. Occorre notare in particolare che nel diritto anteriore le misure pubblicate nei fogli ufficiali erano registrate sistematicamente nelle banche dati da agenzie d'informazioni private e dalla Centrale d'informazione per il credito al consumo. Questi dati potevano essere consultati facilmente dai potenziali partner contrattuali che, prima di concludere un contratto, cercavano informazioni sulla solvibilità della controparte. Nella prassi era quindi diventato abbastanza facile informarsi sull'esistenza di una misura di protezione. Secondo il diritto vigente, occorre invece informarsi presso l'APMA competente, per ogni singolo caso e rendendo verosimile il proprio interesse, per sapere se una persona è oggetto di una misura. Questa procedura comporta un lavoro amministrativo supplementare, una perdita di tempo e talvolta anche emolumenti a carico del richiedente: ne consegue che, in generale, si rinuncia a presentare tale domanda. Dall'entrata in vigore del nuovo diritto è pertanto aumentato anche il rischio di concludere contratti nulli.

La Commissione ritiene che la norma introdotta dalla nuova legislazione in materia di protezione degli adulti sia sproporzionata e nuoccia sia alla certezza del diritto sia all'interesse di transazioni il meno burocratiche possibile. Fa notare inoltre che la trasparenza nei confronti dei terzi in materia di misure di protezione non si giustifica solo dal profilo economico ma anche, e in gran parte, da quello dell'interessato7. La Commissione constata dunque la necessità di intervenire in questo ambito.

5 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost.); RS 101

6 Cfr. a tale proposito il messaggio del Consiglio federale del 28 giugno 2006 concernente la modifica del Codice civile svizzero (Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione), FF 2006 6391, 6409 seg. (Messaggio sulla protezione degli adulti).

7 Cfr. a tale proposito anche le raccomandazioni emesse nel maggio 2012 dal comitato di lavoro della Conferenza dei Cantoni in materia di protezione dei minori e degli adulti concernenti l'informazione sull'esistenza di una misura di protezione degli adulti e dei suoi effetti (art. 451 cpv. 2 CC), Zeitschrift für Kindes- und Erwachsenenschutz 2012, pag. 278 segg.