Rapporto esplicativo

Consultazione 2013/144: 11.449 Iv.pa. Pubblicazione di misure di protezione degli adulti · 13 pagine

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In Austria, l'informazione concernente l'esistenza di misure di curatela («Sachwalterschaft»), che ha l'effetto di revocare a una persona l'esercizio dei diritti civili («Geschäftsfähigkeit»), è segreta dal 1984. Il tribunale che emette la decisione di curatela la comunica soltanto alle persone e ai servizi che, sulla base dei risultati della procedura, hanno un interesse legittimo a essere informati dell'esistenza di tale misura. È il caso, per esempio, delle banche o dei tribunali dinanzi ai quali l'interessato avvia una o più procedure. Poiché la curatela si applica principalmente alle persone anziane, anche l'istituto che le ospita ne è spesso informato. Se la persona assistita è iscritta in un registro pubblico (registro fondiario o registro delle società) come avente diritto, il tribunale comunica la misura al servizio competente, che lo menziona nel registro. Se una persona può rendere verosimile un interesse giuridico, il tribunale la informa sull'identità del curatore e sull'ambito al quale si estende la curatela (§ 126 della legge sulle procedure non contenziose; «Ausserstreitgesetzes»). Il diritto austriaco non prevede la protezione della buona fede. I contratti conclusi con una persona cui è stato revocato l'esercizio dei diritti civili sono nulli, ad eccezione degli affari di poca importanza (art. 280 del codice civile generale austriaco; «Allgemeinen Bürgerlichen Gesetzbuches»). La protezione delle persone cui è stato revocato l'esercizio dei diritti civili prevale sulla protezione dei rapporti giuridici.

3 Commento ai singoli articoli

3.1 Codice civile

Art. 449c Obbligo di comunicazione

I membri dell'APMA sono tenuti all'obbligo di discrezione (art. 451 cpv. 1 CC), che è una condizione essenziale per la riuscita e il mantenimento di un rapporto di fiducia tra l'APMA e la persona bisognosa di aiuto. Dal canto suo, il rapporto di fiducia contribuisce altresì in modo determinante al successo di una misura di protezione degli adulti11.

L'obbligo dell'APMA di mantenere il segreto non si applica in modo assoluto. Conformemente ai principi del diritto sulla protezione dei dati, esso può essere revocato quando l'interessato dà il proprio consenso o in virtù di una base legale che autorizza lo scambio di dati. In particolare, l'APMA può rinunciare all'obbligo di discrezione se interessi preponderanti dell'interessato, di terzi o dell'opinione pubblica vi si oppongono (art. 451 cpv. 1 CC). In tal caso, l'autorità deve ponderare con cura i vari interessi in gioco12. I terzi che rendono verosimile un interesse possono inoltre chiedere all'APMA se sussiste una misura di protezione degli adulti e quali ne siano gli effetti (art. 451 cpv. 2 CC). Tale interesse è verosimile se un terzo dichiara la propria intenzione di concludere un contratto con l'interessato.

L'articolo 449c PP-CC concretizza il principio secondo il quale un interesse preponderante può giustificare la revoca dell'obbligo di discrezione (art. 451 cpv. 1

11 Messaggio sulla protezione degli adulti, FF 2006 6476; DANIEL ROSCH, in: Daniel Rosch/Andrea Büchler/Dominique Jakob (ed.), Das neue Erwachsenenschutzrecht, Basilea 2011, art. 451 n. 2.

12 Messaggio sulla protezione degli adulti, FF 2006 6476.