Rapporto esplicativo
Consultazione 2013/144: 11.449 Iv.pa. Pubblicazione di misure di protezione degli adulti · 13 pagine
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CC). Vi sono elencate le autorità che l'APMA è tenuta a informare in caso di emanazione di una misura di protezione, estendendone la cerchia rispetto al diritto vigente, dato che l'attuale articolo 449c prevede la comunicazione di tali misure unicamente agli uffici dello stato civile. La Commissione ritiene che, nell’ottica di un’applicazione uniforme del diritto da parte dell’APMA, l’elenco degli obblighi di comunicazione che figura nella legge debba essere esaustivo. Rispetto alle soluzioni cantonali, il diritto federale non deve lasciare ambiguità in questo ambito. Al momento occorre ancora chiarire se l’elenco di cui all’articolo 449c PP-CC debba essere completato.
Affinché l'autorità interessata disponga costantemente di dati aggiornati, è indispensabile che l'APMA comunichi il più rapidamente possibile, oltre all'adozione di una misura di protezione, anche la sua eventuale modifica e abolizione.
Numeri 1-5: L'APMA è tenuta a comunicare alle autorità, non appena è diventata esecutiva, la decisione concernente la misura di protezione. Conformemente all'articolo 450c CC, ciò avviene in linea di massima quando la decisione è passata in giudicato, vale a dire allo scadere del termine di reclamo di 30 giorni. La comunicazione deve includere i dati personali completi dell'interessato, il dispositivo della decisione e la data della sua entrata in vigore13. L'APMA o l'autorità giudiziaria competente ha tuttavia la possibilità di togliere l'effetto sospensivo di un reclamo (art. 450c CC) rendendo in tal modo una decisione immediatamente esecutiva. In tal caso può rivelarsi opportuno che la misura ordinata, se necessario, sia comunicata prima che entri in vigore.
Numero 1: Secondo il diritto vigente, l'APMA comunica all'ufficio dello stato civile se una persona è sottoposta a curatela generale a causa di una durevole incapacità di discernimento o se per una persona durevolmente incapace di discernimento prende effetto un mandato precauzionale. In questi casi l'informazione è iscritta nel registro dello stato civile (art. 8 lett. k n. 2 dell'ordinanza sullo stato civile14). Per gli ufficiali di stato civile questa informazione è fondamentale, dato che sono tenuti, in particolare, a negare la celebrazione del matrimonio a una persona durevolmente incapace di discernimento (art. 94 CC) e a rifiutare una sua dichiarazione di riconoscimento di paternità (art. 260 CC).
La norma proposta prevede un'estensione dell'obbligo di comunicazione: l'APMA deve informare l'ufficio dello stato civile competente anche quando istituisce una curatela generale per una persona temporaneamente incapace di discernimento o quando ordina una misura secondo la quale la dichiarazione di riconoscimento di un figlio, fatta da una persona capace di discernimento, necessita del consenso del suo rappresentante legale (art. 260 cpv. 2 CC). L'iscrizione della misura nel registro dello stato civile è intesa a garantire che l'ufficio dello stato civile sollecitato raccolga, all'atto della dichiarazione di riconoscimento, il necessario consenso del rappresentante legale (art. 11 cpv. 4 OSC in combinato disposto con l'art. 260 cpv. 2 CC).
Numero 2: L'APMA deve informare il Comune di domicilio competente se sottopone a curatela generale una persona durevolmente incapace di discernimento
13 CHRISTOPH AUER/MICHÈLE MARTI, in: Thomas Geiser/Ruth Reusser (ed.), Basler Kommentar zum Erwachsenenschutz, Basilea 2012, art. 449c n. 2.
14 Ordinanza del 28 aprile 2004 sullo stato civile (OSC); RS 211.112.2