Rapporto esplicativo

Consultazione 2013/144: 11.449 Iv.pa. Pubblicazione di misure di protezione degli adulti · 13 pagine

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4.1.2 Ripercussioni per i Cantoni e i Comuni

A prescindere dalle maggiori spese già menzionate risultanti per gli uffici di

esecuzione, la modifica di legge non ha ripercussioni per i Cantoni e i Comuni.

4.1.3 Ripercussioni per l'economia

Con la norma proposta, l'estratto del registro di esecuzione conterrà, oltre ai dati relativi alla solvibilità dell'interessato, anche informazioni sulla sua capacità di esercitare i diritti civili. Nella prassi, i privati e le imprese possono dunque

procurarsi più agevolmente le informazioni concernenti la solvibilità e la capacità di agire di un potenziale partner contrattuale.

4.2 Attuazione

La nuova norma proposta può essere attuata. Essa implica un adeguamento informatico degli uffici di esecuzione.

5 Basi legali

5.1 Costituzionalità e legalità

La nuova norma concernente la pubblicazione delle misure di protezione degli adulti si fonda sulla competenza della Confederazione nel campo del diritto civile (art. 122 cpv. 1 Cost.).

5.2 Delega di competenze legislative

La nuova norma non contiene alcuna delega di competenze legislative.

5.3 Forma dell'atto

Sono disciplinati a livello di legge sia l'obbligo delle APMA di comunicare agli uffici di esecuzione le misure che limitano l'esercizio dei diritti civili, sia quello degli uffici di esecuzione di iscrivere tali misure in un registro.