Rapporto esplicativo

Consultazione 2013/144: 11.449 Iv.pa. Pubblicazione di misure di protezione degli adulti · 13 pagine

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legislativo per quanto concerne la problematica legata alla protezione dei dati delle collezioni private di dati dovrà essere esaminata nell’ambito dei lavori in corso per la revisione della legge federale sulla protezione dei dati9 10.

2.4 Legislazioni straniere

In Francia, le decisioni concernenti l'istituzione o la modifica di una curatela o di una tutela per un adulto sono pubblicate nel registro dello stato civile («répertoire civil»). Ogni persona che fa valere un interesse può chiederne un estratto (art. 1061 cpv. 1 del codice di procedura civile francese [«code de procédure civile»]). In tal modo i terzi sono informati dell'esistenza di una limitazione dell'esercizio dei diritti civili. Per alcune misure la pubblicazione è tuttavia limitata mediante l'iscrizione in un registro speciale accessibile soltanto a una cerchia ristretta di persone (in particolare le autorità giudiziarie, i familiari e i congiunti, gli avvocati e i notai). La buona fede di un contraente è tutelata per gli atti giuridici compiuti nei due anni precedenti la pubblicazione della misura, tranne nei casi in cui l'incapacità della persona assistita era manifesta o nota all'altra parte contraente (art. 464 del codice civile francese [«code civil»; CC]). Dopo la pubblicazione della misura, il terzo non è più tutelato e gli atti compiuti da una persona privata dell'esercizio dei diritti civili possono essere impugnati. Gli obblighi che ne derivano possono essere ridotti o dichiarati nulli dal giudice secondo il tipo di curatela (art. 465 CC). È fatta salva la nullità degli atti per incapacità di discernimento («insanité d'esprit») (art. 414 CC).

In Germania, se un tribunale delle tutele ordina, in virtù dell'articolo 1903 capoverso 1 primo periodo del codice civile tedesco («Bürgerliches Gesetzbuch»), che una persona necessita del consenso di un tutore, l'esercizio dei diritti civili («Geschäftsfähigkeit») della persona assistita è ridotto nel momento in cui la decisione diventa esecutiva. Secondo l'articolo 287 capoverso 1 della legge sulla procedura in materia familiare e di giurisdizione volontaria («Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und in Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit»), la decisione diventa esecutiva dal momento in cui è comunicata al tutore. Le decisioni che istituiscono l'obbligo di ottenere il consenso del tutore non sono rese pubbliche né sono iscritte in un registro. Anche la legislazione tedesca non prevede la protezione della buona fede in materia di esercizio dei diritti civili. Le dichiarazioni di volontà delle persone private della capacità civile sono nulle, a prescindere dal destinatario. Anche le dichiarazioni di volontà delle persone assistite che, pur avendo l'esercizio dei diritti civili possono fare una dichiarazione di volontà solo con riserva del consenso del tutore, sono nulle se fatte senza tale consenso, a prescindere dal fatto che il destinatario sia a conoscenza, o dovrebbe esserlo, dell'incapacità di esercitare i diritti civili o di tale riserva. La protezione della persona privata dell'esercizio dei diritti civili o assistita da un tutore il cui consenso è obbligatorio prevale sulla protezione dei rapporti giuridici.

9 RS 235.1

10 Cfr. a tale proposito anche il parere del Consiglio federale del 29 agosto 2012 relativo alla mozione presentata dalla consigliera agli Stati Géraldine Savary «Registri di solvibilità. Un problema da risolvere» (12.3578).