Rapporto esplicativo

Consultazione 2013/144: 11.449 Iv.pa. Pubblicazione di misure di protezione degli adulti · 13 pagine

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(art. 398 CC) o se valida il mandato precauzionale per una persona durevolmente incapace di discernimento (art. 363 cpv. 2 e 3 CC). Queste persone devono infatti essere radiate dal catalogo elettorale (art. 2 della legge federale sui diritti politici15).

I Comuni di domicilio dispongono tuttora di queste informazioni, che sono comunicate loro dall'ufficio dello stato civile (art. 49 cpv. 1 lett. d OSC). L'attuale obbligo di comunicazione sarà sostituito da una comunicazione diretta dell'APMA al Comune di domicilio. Come avviene già ora, la comunicazione non includerà le altre persone incapaci di discernimento che non sono escluse dal catalogo elettorale.

Numero 3: Il diritto vigente non prevede per l'APMA alcun obbligo esplicito di comunicare una misura all'ufficio di esecuzione16. In futuro la comunicazione dovrà essere indirizzata all'ufficio di esecuzione competente per l'interessato. Occorre notare che il domicilio o il foro d'esecuzione di una persona sottoposta a curatela generale è nella sede dell'APMA competente (art. 46 LEF in combinato disposto con l'art. 26 CC).

L'introduzione di questo obbligo persegue un duplice scopo: da un lato, l'ufficio saprà quando deve notificare gli atti esecutivi a un rappresentante legale (art. 68c e 68d LEF). Per un curatore incaricato della gestione patrimoniale, questo è infatti l'unico modo per adempiere il suo compito. D'altro canto, la misura comunicata dovrà essere iscritta, perlomeno quando si tratta di adulti, in un registro dell'ufficio di esecuzione affinché quest'ultimo possa rispondere a una domanda d'informazioni.

Utilizzazione interna dei dati per la notifica di atti esecutivi

Se il debitore escusso è minorenne ed è sottoposto a curatela secondo l'articolo 325 CC o a tutela, gli atti esecutivi dovranno essere notificati al curatore rispettivamente al tutore (art. 68c LEF). Il progetto preliminare prevede dunque che l'APMA17 comunichi tali misure all'ufficio competente.

Se il debitore escusso è maggiorenne ed è sottoposto a una curatela di rappresentanza che comprende l'amministrazione dei beni o se prende effetto un corrispondente mandato precauzionale, gli atti esecutivi devono essere notificati al curatore rispettivamente al mandatario designato con mandato precauzionale (art. 68d LEF). L'APMA dovrà informare l'ufficio di esecuzione competente per ogni decisione che conferisce al curatore o al mandatario poteri di amministrazione dei beni.

Comunicazione dei dati a terzi

Occorre fare una distinzione tra le informazioni di cui necessita l'ufficio di esecuzione per notificare correttamente gli atti esecutivi e i nuovi dati che l'ufficio dovrà iscrivere in un registro e comunicare, su domanda, anche a terzi. Diversamente da quanto previsto nei numeri 1 e 2, l'APMA deve comunicare all'ufficio di esecuzione non solo le misure che revocano totalmente all'interessato

15 Legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici; RS 161.1

16 L'obbligo di comunicare tali misure si potrebbe eventualmente già evincere dall'articolo

413 CC, secondo il quale il curatore è tenuto a informare i terzi sull'esistenza di una misura per quanto sia necessario al debito adempimento dei suoi compiti (DAVID RÜETSCHI, Das neue Erwachsenenschutzrecht ‒ Auswirkungen auf das Schuldbetreibungs- und Konkurswesen, AJP 2012, pag. 1723).

17 L'autorità di protezione e degli adulti e l'autorità di protezione dei minori sono un'unica autorità (art. 440 cpv. 3 CC).