Rapporto esplicativo
Consultazione 2013/144: 11.449 Iv.pa. Pubblicazione di misure di protezione degli adulti · 13 pagine
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relative alla misura di protezione in quanto tale. Quanto ai minorenni, non vi è un interesse pubblico a comunicare a terzi i dati relativi a una misura di protezione.
Per informare in maniera attendibile sulla capacità di una persona di concludere validamente un negozio giuridico, la comunicazione dovrebbe concernere la decisione completa dell'APMA, ma la pubblicazione di tali dati relativi alla personalità sarebbe sproporzionata (cfr. art. 4 LPD). Per motivi legati alla protezione dei dati, la comunicazione deve limitarsi a informare se la misura di protezione degli adulti revoca totalmente o limita l'esercizio dei diritti civili dell'interessato (sì totalmente / sì parzialmente / no). Nei casi in cui una persona è totalmente privata di tale esercizio, il richiedente può rivolgersi all'APMA per conoscere l'identità del curatore. Se l'esercizio dei diritti civili è limitato solo parzialmente, il richiedente può informarsi presso l'APMA per sapere se la misura esistente intralcia la conclusione del contratto in questione e, se del caso, per prendere contatto con il curatore competente.
4 Ripercussioni
4.1 Ripercussioni finanziarie e sull'effettivo del personale
Gli uffici di esecuzione dovranno assumere il nuovo compito di iscrivere in un registro i dati concernenti l'esistenza di una misura di protezione degli adulti e adeguarli in funzione delle successive modifiche che saranno comunicate loro. Dovranno pertanto adeguare i loro programmi informatici con conseguenti maggiori spese, che potranno essere coperte modificando l'articolo 12a dell'ordinanza sulle tasse riscosse in applicazione della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento21. Si presuppone inoltre che il fatto di iscrivere nei registri le misure di protezione non comporti un aumento significativo delle domande d'informazione indirizzate agli uffici di esecuzione.
La nuova norma non dovrebbe invece comportare maggiori spese rilevanti per le APMA. Il diritto vigente in materia di protezione degli adulti non prevede un obbligo esplicito di comunicare all'ufficio di esecuzione l'istituzione di una misura di curatela (cfr. il commento all'articolo 449c cpv. 1 n. 3 PP-CC), tuttavia si presuppone che le APMA comunichino già ora all'ufficio competente le misure che limitano l'esercizio dei diritti civili di una persona22. In tal senso, anche gli altri obblighi di comunicazione non costituiscono una novità.
4.1.1 Ripercussioni per la Confederazione
La modifica proposta non ha ripercussioni per la Confederazione.
21 Ordinanza del 23 settembre 1996 sulle tasse riscosse in applicazione della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (OTLEF); RS 281.35
22 Cfr. a titolo di esempio il promemoria del 30 ottobre 2012 del direttorio delle autorità di protezione dei minori e degli adulti del Cantone di Berna concernente la collaborazione con gli uffici di esecuzione e fallimento («Merkblatt der Geschäftsleitung der Kindes- und Erwachsenenschutzbehörden des Kantons Bern betreffend die Zusammenarbeit mit den Betreibungs- und Konkursämtern»).