Rapporto esplicativo
Consultazione 2013/144: 11.449 Iv.pa. Pubblicazione di misure di protezione degli adulti · 13 pagine
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l'esercizio dei diritti civili ma anche tutte quelle che limitano puntualmente alcuni aspetti di tale esercizio.
Secondo il diritto della protezione degli adulti, a un maggiorenne è totalmente revocato l'esercizio dei diritti civili se è istituita una curatela generale (art. 398 CC). L'esercizio dei diritti civili è inoltre limitato in caso di curatela di cooperazione (art. 396 CC) e, secondo le circostanze, in caso di curatela di rappresentanza (art. 394 CC). Nel registro dell'ufficio di esecuzione dovranno dunque essere iscritti soltanto questi tre tipi di curatela. Salvo nel caso della curatela di cooperazione, che non conferisce poteri di rappresentanza, la comunicazione delle misure volta a notificare correttamente gli atti esecutivi coincide in gran parte con la comunicazione intesa a iscrivere tali misure nel registro dell'ufficio di esecuzione.
Oltre alle misure ordinate dall'autorità che limitano l'esercizio dei diritti civili dell'interessato, l'APMA dovrà segnalare anche se una persona è diventata durevolmente incapace di discernimento e se ha preso effetto un mandato precauzionale. Secondo questa disposizione, un mandato prende effetto quando l'autorità lo verifica e conferma nella sua decisione che il mandatario ha diritto di assumere i compiti inclusi nel mandato precauzionale (art. 363 CC). Devono essere comunicati soltanto i casi in cui il mandante è diventato durevolmente incapace di discernimento, per esempio in caso di demenza avanzata. La comunicazione non è invece necessaria se un mandante è privato solo temporaneamente o in parte dell'esercizio dei diritti civili. Lo scopo della nuova disposizione è di permettere agli uffici di esecuzione di informare i terzi sulla capacità di un potenziale partner contrattuale di esercitare i suoi diritti civili. Ciò presuppone che i relativi dati siano costantemente aggiornati. Nel caso di un mandato precauzionale questo aggiornamento non è tuttavia garantito, dato che il recupero della capacità di esercitare i diritti civili non dipende dalla decisione di un'autorità. Per legge, infatti, l'interessato riacquista l'esercizio dei diritti civili quando ricupera la sua capacità di discernimento (art. 369 cpv. 1 CC).
Numero 4: La presente disposizione riprende l'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 13 capoverso 1 lettera c della legge sui documenti d'identità18. Esso è iscritto parallelamente nel Codice civile per agevolare il lavoro dell'APMA, che dispone in tal modo di un elenco completo delle comunicazioni da effettuare.
Numero 5: Se l'APMA istituisce una curatela che vieta a una persona di disporre di un fondo ne ordina la menzione nel registro fondiario. Tale menzione equivale a una misura di sicurezza secondo l'articolo 178 capoverso 3 CC, vale a dire a un blocco del registro fondiario. Secondo il diritto vigente, l'obbligo di comunicazione sussiste solo in caso di istituzione di una curatela di rappresentanza (art. 395 cpv. 4 CC).
Nel registro fondiario è menzionato il nome del rappresentante legale del proprietario che vi è iscritto (art. 962a n. 1 CC). Nel diritto della protezione degli adulti, il curatore di rappresentanza e il curatore generale sono gli unici curatori autorizzati a rappresentare. Di conseguenza, secondo il testo di legge soltanto questi tipi di curatela potrebbero essere menzionati nel registro fondiario. La finalità della menzione è tuttavia di tutelare le transazioni giuridiche dagli atti nulli; il curatore di cooperazione, pur non avendo poteri di rappresentanza, deve dare nondimeno il
18Legge federale del 22 giugno 2001 sui documenti d'identità dei cittadini svizzeri (LDI);