Rapporto esplicativo
Consultazione 2013/144: 11.449 Iv.pa. Pubblicazione di misure di protezione degli adulti · 13 pagine
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2.3 Grandi linee del progetto
La Commissione ritiene che la pubblicazione nei fogli ufficiali delle misure di protezione degli adulti, che era praticata sino alla fine del 2012, costituisca un pregiudizio sproporzionato alla libertà personale e al rispetto della sfera privata dell'interessato. Per tale motivo propone una soluzione intermedia tra il diritto vigente e il diritto anteriore, che prescriveva l'obbligo di informare attivamente l'opinione pubblica sull'esistenza di una misura di protezione. Per la Commissione, la presente proposta va nella direzione della soluzione prospettata dall'autore dell'iniziativa, la quale chiede infatti che l'informazione relativa all'esistenza di una misura di protezione sia comunicata all'ufficio di esecuzione e che i terzi possano prenderne atto mediante gli estratti del registro delle esecuzioni. Ciò implica l'obbligo, per le APMA, di comunicare agli uffici di esecuzione competenti le misure decise. La Commissione sottolinea che l’estratto del registro delle esecuzioni deve indicare soltanto se la persona interessata possiede l’esercizio dei diritti civili o se tale esercizio le è stato revocato totalmente o in parte. Per motivi legati alla protezione dei dati l’estratto non deve contenere altre informazioni.
Questa soluzione presenta il vantaggio che permette a un eventuale partner contrattuale di prendere conoscenza abbastanza facilmente delle misure concernenti l'esercizio dei diritti civili della controparte. Il sistema degli estratti del registro delle esecuzioni è utilizzato molto spesso in Svizzera e aveva già dato buona prova di sé. In molti casi, i creditori e le agenzie d'informazioni private che cercano o raccolgono dati sulla solvibilità e la capacità dei potenziali partner contrattuali di esercitare i loro diritti civili chiedono comunque un estratto del registro delle esecuzioni. Con il sistema proposto disporrebbero inoltre, senza pratiche supplementari, di informazioni relative a eventuali misure di protezione degli adulti. Poiché gli uffici di esecuzione sono già dotati di un'infrastruttura che consente di gestire queste nuove informazioni, la Commissione ritiene che il lavoro amministrativo supplementare che ne scaturirebbe rimanga entro limiti accettabili. La modifica proposta consente inoltre di ridurre sensibilmente, rispetto al diritto vigente, l'ingerenza nella sfera privata dell'interessato. A tale proposito occorre notare che solo chi può rendere verosimile un interesse può consultare i registri delle esecuzioni (art. 8a cpv. 1 della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento [LEF]8).
Vanno tuttavia menzionate anche le esperienze maturate con il diritto vigente nell'ambito dei dati sulle esecuzioni: una volta ottenuti gli estratti del registro delle esecuzioni, alcuni professionisti del ramo archiviano le informazioni nelle banche dati private. In alcuni casi, le ulteriori modifiche dei dati (come la cancellazione di un'esecuzione) non vengono però iscritte nei registri poiché non ne è più stato chiesto un nuovo estratto. Può dunque succedere che, in caso di comunicazione delle informazioni, siano trasmessi dati errati con un conseguente grave pregiudizio ai diritti della personalità dell'interessato. Con la presente proposta l'estratto del registro delle esecuzioni è completato da ulteriori informazioni relative alla personalità e quindi il problema esposto si acuirà ulteriormente. Tuttavia, dopo aver soppesato i pro e i contro della soluzione proposta, la Commissione ritiene che i vantaggi derivanti da una comunicazione delle misure di protezione degli adulti siano più numerosi degli svantaggi. A suo parere, la necessità di intervenire a livello