Rapporto sui risultati
Consultazione 2013/145: Revisione parziale dell'ordinanza del DEFR sull'ottenimento retroattivo del titolo di una scuola universitaria professionale · 26 pagine
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Indagine conoscitiva sulla revisione parziale dell’ordinanza del SEFR sull’ottenimento retroattivo del titolo di una scuola universitaria professionale
Art. 1 cpv. 3 lett. a n. 1bis
Cantoni
TG chiede di inserire il seguente passaggio (sottolineato): «uno dei seguenti diplomi riconosciuti dalla Croce Rossa Svizzera, a condizione che sia integrato da una delle formazioni supplementari di cui alla lettera d e che possa inoltre essere comprovata un’esperienza professionale di cinque anni:»
ZH chiede di integrare la denominazione «infermiere/a diplomato/a», specificando a quale titolo di diritto previgente si riferisce. ZH immagina che si tratti del titolo in cure infermieristiche con diploma di livello 1 (DN 1), che permetteva anche di accedere a una «Höhere Fachausbildung Pflege Stufe 1» (HöFa 1) riconosciuta dall’Associazione svizzera infermiere e infermieri (ASI).
ZH osserva che le due denominazioni elencate separatamente costituivano il titolo unico di
«infermiere/a in igiene materna e pediatria».
CDS chiede di specificare che la regolamentazione si applica a tutti i diplomi che autorizzano a portare il titolo di infermiere/a dipl. SSS ai sensi dell’articolo 23 capoverso 4 dell’ordinanza del DEFR dell’11 marzo 2005 concernente le esigenze minime per il riconoscimento dei cicli di formazione e degli studi postdiploma delle scuole specializzate superiori (OERic-SSS).
Cerchie interessate
Curaviva e H+ chiedono di specificare quale titolo di diritto previgente indica la denominazione «infermiere/a diplomato/a». Se si trattasse del vecchio diploma DN I, il titolo dovrebbe essere
cancellato. Infatti, non essendo ammessi a frequentare i corsi di perfezionamento HöFa I e HöFa II, i detentori di un vecchio titolo DN I non adempiono le condizioni di cui all’articolo 1 capoverso 3 lettera d.
SBK Bern chiede di specificare quali titoli professionali sono coperti dalla denominazione
«infermiere/a diplomato/a» e da quella di «infermiere/a diplomato/a pediatria».
Spitex Verband Schweiz chiede di formulare in maniera più precisa la denominazione di
«infermiere/a diplomato/a». L’aspetto rilevante è che essa non può includere i titolari di un vecchio diploma DN I poiché questi ultimi non erano ammessi ai corsi di perfezionamento HöFa I e HöFa II e non sarebbero quindi adempiute le condizioni di cui all’articolo 1 capoverso 3 lettera d.
swissANP propone i seguenti titoli:
− infermiere/a diplomato/a livello II
− infermiere/a diplomato/a in cure generali
− infermiere/a diplomato/a in igiene materna e pediatria
− infermiere/a diplomato/a in cure integrate
CRS chiede di specificare che la regolamentazione si applica a tutti i diplomi che autorizzano a portare il titolo di infermiere/a dipl. SSS ai sensi dell’articolo 23 capoverso 4 dell’ordinanza del DEFR concernente le esigenze minime per il riconoscimento dei cicli di formazione e degli studi postdiploma delle scuole specializzate superiori (OERic-SSS; RS 412.101.61).
Art. 1 cpv. 3 lett. c
Cantoni
LU chiede di stralciare il requisito della frequentazione di un corso postdiploma da 10 punti di credito ECTS (art. 1 cpv. 3 lett. c oppure art. 1 cpv. 4).