Rapporto sui risultati
Consultazione 2013/145: Revisione parziale dell'ordinanza del DEFR sull'ottenimento retroattivo del titolo di una scuola universitaria professionale · 26 pagine
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Indagine conoscitiva sulla revisione parziale dell’ordinanza del SEFR sull’ottenimento retroattivo del titolo di una scuola universitaria professionale
Art. 1 cpv. 3 lett. d
Cantoni
CDS chiede di inserire un nuovo numero con il seguente testo: «o un altro perfezionamento
equivalente nel campo della sanità».
AI e AR chiedono il riconoscimento di altre formazioni supplementari: cure intense, cure anestesia, cure urgenti, oncologia, dialisi. Nel corso delle loro formazioni e della loro pluriennale esperienza pratica, infatti, i titolari di questi diplomi avrebbero acquisito competenze abilitanti ad assumere funzioni dirigenziali nel loro campo professionale. Inoltre, dispongono anche delle competenze
necessarie per partecipare a progetti e ricerche nel campo delle cure infermieristiche e per provvedere al trasferimento dei relativi risultati nell’insegnamento e nella prassi quotidiana. Le loro competenze scientifiche e professionali sarebbero in tutto e per tutto comparabili a quelle certificate da un diploma bachelor.
GE formula la seguente proposta (in sostituzione dell’art. 1, cpv. 3, lett. d e cpv. 4 dell’avamprogetto):
bis
«d. Per i titolari di un diploma di cui all’articolo 1 capoverso 3 lettera a numero 1 il corso postidploma di livello universitario deve comprendere almeno 400 lezioni oppure 20 punti di credito ECTS nel campo della sanità».
bis
GR chiede di integrare l’articolo 1 capoverso 3 lettera a numero 1 e lettera d nonché il capoverso 4 come segue:
− lettera d numero 8: un titolo riconosciuto a livello svizzero nel campo delle cure anestesia,
cure intense e cure urgenti;
− lettera d numero 9: il superamento di una procedura di validazione o di un esame su dossier;
− lettera d numero 10: cinque anni di esperienza professionale qualificata;
− lettera d numero 11: un ciclo di studi postdiploma (da definire meglio) con un massimo di (da definire meglio) ore di studio per infermieri diplomati che non possono comprovare nessuna delle formazioni supplementari / dei perfezionamenti elencati.
LU chiede di estendere l’articolo 1 capoverso 3 lettera d almeno ad altre formazioni riconosciute come equivalenti (p. es. cure anestesia, cure intense e cure urgenti, gerontologia, salute pubblica) e di inserire una disposizione sul riconoscimento tramite procedura di validazione o riconoscimento su dossier.
SO chiede di aggiungere all’articolo 1 capoverso 3 lettera d i seguenti numeri:
− un diploma riconosciuto a livello svizzero nel campo delle cure anestesia, cure intense e cure urgenti;
− il superamento di una procedura di validazione o di un
− esame su dossier;
− cinque anni di esperienza professionale qualificata.
SZ auspica che per l’ottenimento del titolo di cui all’articolo 1 capoverso 3 lettera d sia prevista la validazione degli apprendimenti acquisiti.
TG chiede di inserire il seguente passaggio (sottolineato): «per i titolari di un diploma di cui alla lettera
bis
a numero 1 : una delle seguenti formazioni supplementari, anche se per i numeri da 3 a 7 è
necessario anche un corso postdiploma di livello universitario nel campo specifico della sanità con almeno 200 lezioni o 10 punti di credito ECTS».
Cerchie interessate
FMH fa notare che esistono altre formazioni supplementari oltre a quelle menzionate nell’articolo 1 capoverso 3 lettera d che conferiscono ai titolari dei diplomi riconosciuti dalla CRS le stesse
competenze che si possono acquisire oggi con un diploma bachelor. Secondo FMH queste