Rapporto sui risultati

Consultazione 2013/145: Revisione parziale dell'ordinanza del DEFR sull'ottenimento retroattivo del titolo di una scuola universitaria professionale · 26 pagine

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Indagine conoscitiva sulla revisione parziale dell’ordinanza del SEFR sull’ottenimento retroattivo del titolo di una scuola universitaria professionale

Art. 1 cpv. 3 lett. d

Cantoni

CDS chiede di inserire un nuovo numero con il seguente testo: «o un altro perfezionamento

equivalente nel campo della sanità».

AI e AR chiedono il riconoscimento di altre formazioni supplementari: cure intense, cure anestesia, cure urgenti, oncologia, dialisi. Nel corso delle loro formazioni e della loro pluriennale esperienza pratica, infatti, i titolari di questi diplomi avrebbero acquisito competenze abilitanti ad assumere funzioni dirigenziali nel loro campo professionale. Inoltre, dispongono anche delle competenze

necessarie per partecipare a progetti e ricerche nel campo delle cure infermieristiche e per provvedere al trasferimento dei relativi risultati nell’insegnamento e nella prassi quotidiana. Le loro competenze scientifiche e professionali sarebbero in tutto e per tutto comparabili a quelle certificate da un diploma bachelor.

GE formula la seguente proposta (in sostituzione dell’art. 1, cpv. 3, lett. d e cpv. 4 dell’avamprogetto):

bis

«d. Per i titolari di un diploma di cui all’articolo 1 capoverso 3 lettera a numero 1 il corso postidploma di livello universitario deve comprendere almeno 400 lezioni oppure 20 punti di credito ECTS nel campo della sanità».

bis

GR chiede di integrare l’articolo 1 capoverso 3 lettera a numero 1 e lettera d nonché il capoverso 4 come segue:

− lettera d numero 8: un titolo riconosciuto a livello svizzero nel campo delle cure anestesia,

cure intense e cure urgenti;

− lettera d numero 9: il superamento di una procedura di validazione o di un esame su dossier;

− lettera d numero 10: cinque anni di esperienza professionale qualificata;

− lettera d numero 11: un ciclo di studi postdiploma (da definire meglio) con un massimo di (da definire meglio) ore di studio per infermieri diplomati che non possono comprovare nessuna delle formazioni supplementari / dei perfezionamenti elencati.

LU chiede di estendere l’articolo 1 capoverso 3 lettera d almeno ad altre formazioni riconosciute come equivalenti (p. es. cure anestesia, cure intense e cure urgenti, gerontologia, salute pubblica) e di inserire una disposizione sul riconoscimento tramite procedura di validazione o riconoscimento su dossier.

SO chiede di aggiungere all’articolo 1 capoverso 3 lettera d i seguenti numeri:

− un diploma riconosciuto a livello svizzero nel campo delle cure anestesia, cure intense e cure urgenti;

− il superamento di una procedura di validazione o di un

− esame su dossier;

− cinque anni di esperienza professionale qualificata.

SZ auspica che per l’ottenimento del titolo di cui all’articolo 1 capoverso 3 lettera d sia prevista la validazione degli apprendimenti acquisiti.

TG chiede di inserire il seguente passaggio (sottolineato): «per i titolari di un diploma di cui alla lettera

bis

a numero 1 : una delle seguenti formazioni supplementari, anche se per i numeri da 3 a 7 è

necessario anche un corso postdiploma di livello universitario nel campo specifico della sanità con almeno 200 lezioni o 10 punti di credito ECTS».

Cerchie interessate

FMH fa notare che esistono altre formazioni supplementari oltre a quelle menzionate nell’articolo 1 capoverso 3 lettera d che conferiscono ai titolari dei diplomi riconosciuti dalla CRS le stesse

competenze che si possono acquisire oggi con un diploma bachelor. Secondo FMH queste