Rapporto esplicativo

Consultazione 2013/17: Revisione totale della legge sul trasporto di merci; strategia globale volta a incentivare il traffico merci ferroviario sull'intero territorio nazionale · 110 pagine

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nuovo rinvio al Codice delle obbligazioni e alle prescrizioni internazionali determinanti per gli oggetti trasportati.

2.7 Legge federale sulle Ferrovie federali svizzere

Art. 3 Scopo e principi imprenditoriali

Le FFS sono esonerate dal compito principale di fornire prestazioni nel traffico merci. Ciò non significa in alcun modo che d’ora in avanti le FFS non offriranno più simili prestazioni o che le offriranno in misura ridotta, ma che la fornitura non rientra più tra i loro compiti vincolanti per legge. Con l’eccezione del trasporto in carri completi isolati (vedi art. 10), l’impresa può decidere autonomamente se e in quale misura fornire offerte di traffico merci sul mercato.

Art. 8 cpv. 6

L’assunzione del compito di fornire il trasporto in carri completi isolati rappresenta una decisione di grande importanza, anche sotto il profilo politico. Dal punto di vista delle FFS, società per azioni di diritto speciale, una simile decisione spetta all’assemblea generale poiché, secondo l’articolo 698 capoverso 2 numero 6 del Codice delle obbligazioni, è proprio l’assemblea generale a deliberare sulle materie ad essa riservate dalla legge o dallo statuto. Questa riserva viene inserita nell’articolo 8 della legge sulle FFS come nuovo capoverso 6.

3 Ripercussioni

3.1 Ripercussioni per la Confederazione

3.1.1 Ripercussioni finanziarie

Singoli commenti circa le ripercussioni finanziarie si possono trovare anche ai numeri 1.2.3.4 und 1.2.3.7.

Attraverso la riduzione dei crediti per le infrastrutture del traffico merci e dei contributi d’esercizio nella misura prevista dal messaggio sul PCon 2014, questo progetto ottempera alla direttiva di risparmio emanata nell’ambito di tale messaggio (per un ammontare di 20 mio. di fr. l’anno; a partire dal 2015).

Il regime della strategia globale proposta per incentivare il traffico merci ferroviario sull’intero territorio nazionale prevede che i contributi d’investimento per impianti del traffico merci siano concessi utilizzando ancora il fondo a destinazione vincolata del finanziamento speciale del traffico stradale (FSTS). I contributi d’esercizio per il TC non transalpino, attualmente finanziati con gli stessi mezzi del FSTS (circa 13 mio. di fr. nel 2012), verranno ridotti e poi aboliti completamente dopo un periodo transitorio di tre anni.

Dal punto di vista odierno, gli oneri per il preventivo della Confederazione sono i seguenti: