Rapporto esplicativo
Consultazione 2013/17: Revisione totale della legge sul trasporto di merci; strategia globale volta a incentivare il traffico merci ferroviario sull'intero territorio nazionale · 110 pagine
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2.4 Legge federale concernente l’utilizzazione dell’imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata e della tassa per l’utilizzazione delle strade nazionali
Capitolo 5: Altri contributi direttamente vincolati alle opere
Sezione 1 (nuova): Contributi per binari di raccordo privati nonché per il promovimento del traffico combinato e del trasporto di veicoli a motore accompagnati
Art. 18
(unificazione e armonizzazione degli art. 18, 21 e 22 LUMin)
L’armonizzazione dell’incentivazione dei binari di raccordo con il sistema di versamento dei contributi per gli investimenti previsti nel traffico convenzionale rende necessaria una riformulazione degli articoli 18, 21 e 22. Il principio del versamento di contributi per motivi di politica ambientale e dei trasporti si applica a ogni partecipazione federale in questi settori. Non esistono ragioni che giustifichino una differenziazione oggettiva. In determinate circostanze i contributi concreti possono variare notevolmente in base al progetto da valutare (ad es. si può andare da un piccolo binario di raccordo privato a una piattaforma di trasbordo di rilevanza internazionale nel traffico combinato). I dettagli devono essere disciplinati, come finora, a livello di ordinanza.
2.5 Legge federale sulla circolazione stradale
Art. 30 cpv. 4 e 5
Con l’adeguamento del capoverso 4 e del capoverso 5, per analogia con l’adeguamento dell’articolo 4 capoverso 2 LTM, si creano le basi legali per l’introduzione della valutazione della conformità o per l’esecuzione di controlli da parte di imprese private nel settore dei mezzi di contenimento destinati al trasporto di merci pericolose su strada.
2.6 Legge federale sulle ferrovie
Art. 9a Garanzia dell’accesso alla rete
Con la riforma delle ferrovie 2.2, all’articolo 9a sono stati aggiunti i capoversi 3 e 4. La garanzia dell’accesso alla rete è precisata ancora una volta nell’ambito del presente progetto. L’articolo 9a viene meglio strutturato affinché i contenuti degli articoli sull’accesso alla rete, sull’aggiudicazione delle tracce e sulla rimunerazione restino comprensibili. L’articolo 9a, che affronta norme concernenti la garanzia dell’accesso alla rete, comprende i precedenti capoversi 1, 4, 5 e 6.
Art. 9b Utilizzazione della rete e aggiudicazione delle tracce
Il testo di questo articolo è nuovo e sostituisce i capoversi 2 e 3 del vecchio articolo 9a relativi all’ordine di priorità. Il nuovo disciplinamento introduce due strumenti: il concetto di utilizzazione della rete e il piano di utilizzazione della rete. L’ordine di priorità nella sua definizione attuale continua a essere applicato solo alle tracce non attribuite con il concetto di utilizzazione della rete e i piani di utilizzazione della rete, ossia alle cosiddette capacità residue. Nei settori in cui il Consiglio federale