Rapporto esplicativo

Consultazione 2013/17: Revisione totale della legge sul trasporto di merci; strategia globale volta a incentivare il traffico merci ferroviario sull'intero territorio nazionale · 110 pagine

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Art. 25 Competenza (art. 16 LTM)

L’articolo 16 capoverso 1 della vigente LTM è recepito senza modifiche. La disposizione riguardante la notificazione delle sentenze e dei decreti di abbandono al Ministero pubblico della Confederazione è abrogata poiché priva di utilità.

Sezione 7: Disposizioni finali

Art. 26 Esecuzione

Il Consiglio federale è autorizzato a emanare le disposizioni esecutive.

Secondo il capoverso 2 può inoltre emanare prescrizioni volte a impedire discriminazioni in relazione al trasporto di merci. Tale disposizione garantisce che i terzi possano accedere a determinate prestazioni del traffico merci senza discriminazione.

Art. 27 Abrogazione e modifica del diritto vigente

L’abrogazione e la modifica del diritto vigente sono stabilite nell’allegato annesso. La legge del 19 dicembre 2008 sul trasporto di merci e la legge federale del 5 ottobre 1990 sui binari di raccordo ferroviario vengono abrogate.

Art. 28 Disposizioni transitorie

Le offerte ordinate secondo il diritto anteriore seguono norme e criteri diversi rispetto ai nuovi contributi d’esercizio assegnati secondo l’articolo 7. Il capoverso 1 concede alle imprese interessate un tempo sufficiente per adattarsi alle nuove condizioni. Un periodo transitorio di tre anni è ritenuto adeguato.

Per principio i sussidi vanno limitati nel tempo e, in conformità al capoverso 2, non devono diventare costanti ed essere mantenuti a prescindere da eventuali cambiamenti intervenuti nel fabbisogno. La limitazione nel tempo prevista nel capoverso 2, ossia la fine del 2027, corrisponde a tre legislature ed è adeguata.

Art. 29 Referendum ed entrata in vigore

La disposizione corrisponde a quella abituale in quest’ambito.

2.3 Legge federale sui binari di raccordo ferroviario

La legge federale sui binari di raccordo ferroviario è abrogata dall’articolo 27 LTM. I contenuti che anche in futuro dovranno essere disciplinati a livello di legge saranno recepiti nella legge sul trasporto di merci ai fini di un’armonizzazione con le disposizioni sulla promozione degli impianti di trasbordo. In questo modo si potranno raggruppare tutte le disposizioni e i sussidi riguardanti il traffico merci ferroviario in un’unica legge, quella sul trasporto di merci.