Rapporto esplicativo
Consultazione 2013/17: Revisione totale della legge sul trasporto di merci; strategia globale volta a incentivare il traffico merci ferroviario sull'intero territorio nazionale · 110 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 96Fedlex · Rapporto esplicativo
Il nuovo disciplinamento è più semplice e regola solo la responsabilità per i rischi tipicamente connessi all’esercizio di impianti del traffico merci. Le disposizioni sulla responsabilità per le merci trasportate risultano superflue dato che a questo riguardo si applicano il diritto delle obbligazioni e il diritto internazionale, in particolare la Convenzione relativa ai trasporti internazionali per ferrovia (COTIF) con le sue appendici89. L’appendice determinante della COTIF è indicata all’articolo 19 capoverso 3 LTM, di conseguenza nell’articolo 20 è sufficiente un rinvio in tal senso.
Il disciplinamento per gli impianti del traffico merci poggia ampiamente sul testo dell’articolo 40b capoverso 1 e dell’articolo 40c capoverso 1 Lferr. Nella legge sulle ferrovie occorre adeguare il riferimento alla legge sul trasporto di merci, poiché quest’ultima non contiene alcuna regolamentazione specifica e non la conterrà nemmeno a seguito della presente revisione. In proposito si vedano le osservazioni relative all’articolo 40c Lferr.
Sezione 6: Vigilanza, rimedi giuridici e disposizioni penali
Art. 21 Vigilanza sugli impianti del traffico merci
(art. 11 LTM e art. 17 della legge sui binari di raccordo ferroviario)
Questo articolo stabilisce che la vigilanza tecnica sugli impianti del traffico merci spetta all’UFT, a delimitazione delle competenze delle autorità cantonali e comunali (capoverso 4). Precisa inoltre quali sono gli strumenti, oltre a quelli previsti dalla legislazione ferroviaria, a disposizione dell’UFT.
Nel capoverso 4 viene stabilito esplicitamente che gli impianti del traffico merci sono comunque sottoposti a vigilanza da parte dell’autorità direttiva o dell’autorità competente secondo il diritto cantonale, soprattutto in riferimento all’esecuzione della legislazione ambientale. In base alle esperienze maturate, la priorità spetta agli ambiti rumore, protezione delle acque e prevenzione degli incidenti rilevanti. Affinché sia l’UFT che l’autorità competente secondo il diritto cantonale possano svolgere la rispettiva funzione di vigilanza, i raccordati sono tenuti a mettere il personale e il materiale necessari a disposizione delle autorità e a fornire tutte le informazioni indispensabili.
Art. 22 Protezione giuridica
(art. 12 LTM e art. 21 della legge sui binari di raccordo ferroviario)
Le disposizioni sulla protezione giuridica sono recepite senza modifiche e riunite.
Art. 23 Contravvenzioni (art. 13 LTM)
È punito con una multa chi contravviene intenzionalmente agli obblighi di cui all’articolo 5, ossia alle disposizioni sui trasporti nell’ambito della cooperazione nazionale in materia di sicurezza. Questa disposizione corrisponde al diritto vigente.
Art. 24 Delitti (art. 14 LTM)
La disposizione sui reati concernenti il trasporto di merci pericolose è recepita senza modifiche.