Rapporto esplicativo

Consultazione 2013/17: Revisione totale della legge sul trasporto di merci; strategia globale volta a incentivare il traffico merci ferroviario sull'intero territorio nazionale · 110 pagine

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pianificazione territoriale, gli impianti devono essere menzionati sia nel Piano settoriale dei trasporti, parte Infrastruttura ferroviaria, sia nei piani direttori cantonali.

1.2.3.4 Incentivazione finanziaria degli impianti di trasbordo per il traffico combinato e delle linee private di raccordo

Attraverso le convenzioni sulle prestazioni, la Confederazione concede tuttora ai gestori dell’infrastruttura contributi d’investimento per gli impianti del traffico merci dell’infrastruttura ferroviaria generale (stazioni di smistamento, impianti di smistamento e impianti di carico e scarico). I contributi d’investimento per impianti privati del trasporto di merci sono tuttora concessi attraverso finanziamenti speciali in

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conformità alla LUMin .

L’incentivazione finanziaria di impianti privati del trasporto di merci non costituisce un nuovo provvedimento. Il presente progetto intende adeguare l’incentivazione alle nuove esigenze logistiche e armonizzarla con queste ultime.

Sono proposti i seguenti nuovi elementi di incentivazione:

 Il contributo della Confederazione per i costi della costruzione di impianti di

trasbordo per il traffico combinato e di binari di raccordo ammonterà a un massimo del 60 per cento dei costi computabili per singola unità. Attualmente l’incentivazione dei binari di raccordo si aggira sul 40-60 per cento e quella degli impianti di trasbordo del traffico combinato raggiunge al massimo l’80 per cento.

 Ai terminali più grandi d’importanza nazionale per la politica dei trasporti può

essere assegnata una quota federale più elevata pari a un massimo dell’80 per cento. Ciò a condizione che l’investimento abbia una portata nazionale per la politica dei trasporti e svolga un ruolo importante per un buon numero di operatori di mercato. Al contrario, per i piccoli impianti di trasbordo del TC, esclusivamente o prevalentemente utilizzati da un’unica impresa di logistica o di trasporti, la quota di incentivazione deve essere ridotta all’odierno consueto livello per i binari di raccordo (40-60 %).

 Agli impianti di trasbordo del traffico combinato e ai binari di raccordo si

applicano criteri analoghi per la valutazione e il calcolo dell’ammontare dei contributi d’investimento. La procedura federale di cofinanziamento dei piccoli impianti deve essere semplificata.

 Per la valutazione e il calcolo del contributo federale possono essere costituite

categorie con diverse quote di incentivazione da parte della Confederazione. Queste categorie sono determinate soprattutto sulla base del piano per lo sviluppo degli impianti importanti per il traffico merci, elaborato nell’ambito del processo di pianificazione istituzionalizzato (vedi cap. 1.2.3.3). A questo proposito devono essere applicati criteri quali il volume degli investimenti, l’impatto sul traffico, l’impatto sulla pianificazione territoriale, il contributo al trasferimento, la redditività in rapporto agli altri impianti ecc.

 Anche i Cantoni possono partecipare agli investimenti per gli impianti di tra-

sbordo del traffico combinato o per i binari di raccordo.

59 RS 725.116.2