Rapporto esplicativo
Consultazione 2013/17: Revisione totale della legge sul trasporto di merci; strategia globale volta a incentivare il traffico merci ferroviario sull'intero territorio nazionale · 110 pagine
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1.2.3.6 Restituzione della TTPCP per il percorso iniziale e finale del traffico combinato
La Confederazione mantiene la restituzione della TTPCP per il percorso iniziale e finale del traffico combinato considerandola un elemento della strategia globale. La restituzione della TTPCP accordata alle imprese del trasporto stradale riduce l’onere di questa tassa nel percorso iniziale e finale del traffico combinato. Per ogni trasbordo viene infatti restituito un determinato importo massimo della TTPCP corrisposta a seconda della dimensione del contenitore (container, casse mobili e semirimorchi). La Confederazione prevede di ottimizzare le concrete modalità di utilizzazione dello strumento della restituzione (specialmente nella definizione delle categorie di grandezza dei contenitori e quindi nella differenziazione degli importi da restituire) attraverso adeguamenti delle disposizioni esecutive.
1.2.3.7 Contributi d’esercizio per le offerte del traffico merci
Partecipazione della Confederazione alle ordinazioni dei Cantoni
La Confederazione può partecipare all’ordinazione di prestazioni nel traffico merci ferroviario effettuata dai Cantoni. In questo caso il contributo è definito in base al deficit previsto che potrebbe derivare, ad esempio, dal fatto di mantenere aperto un punto di servizio o dalla produzione di un’offerta. Il contributo viene negoziato prima della fornitura della prestazione.
Di norma, i Cantoni finanziano almeno il 50 per cento dei contributi concordati con l’ordinazione congiunta. I Cantoni sono responsabili dello svolgimento dell’ordinazione.
Il presupposto della partecipazione della Confederazione è costituito dall’esistenza di una strategia coordinata del traffico merci a livello cantonale o di un programma del traffico merci nell’ambito della pianificazione direttrice. Questa strategia deve essere concertata con la concezione della Confederazione per gli impianti del traffico merci. La Confederazione partecipa alle ordinazioni nel limite dei fondi iscritti nel preventivo. L’importo dell’eventuale contributo federale viene comunicato ai Cantoni dopo che questi ultimi hanno stabilito il volume di ordinazioni pianificato. I Cantoni possono effettuare altre ordinazioni sotto la propria responsabilità e senza la partecipazione finanziaria della Confederazione.
Con queste ordinazioni mirate i Cantoni, unitamente alla Confederazione, sono in grado sia di completare le offerte (a copertura dei costi) proposte dalle imprese sia di garantire un’offerta auspicata sotto il profilo politico e confezionata su misura per l’attuale situazione di mercato e per le condizioni locali. L’impegno della Confederazione è rivolto principalmente alla compensazione delle differenze di costo determinate dalla topografia, al fine di fornire le prestazioni del traffico merci nelle regioni svizzere di montagna e di collegare le zone industriali al trasporto di merci su rotaia. Entrambi gli obiettivi sono prioritari per i Cantoni.
Contributi d’esercizio limitati nel tempo per nuove offerte nel traffico merci ferroviario sull’intero territorio nazionale
La Confederazione eroga contributi limitati nel tempo per le offerte in fase di avvio nel traffico merci ferroviario sull’intero territorio nazionale. Questi trasporti sono nuovi, oppure erano svolti finora sulla strada, e quindi aprono nuovi segmenti di mercato al trasporto di merci su rotaia. Non hanno diritto a incentivi i trasporti che