Rapporto esplicativo

Consultazione 2013/17: Revisione totale della legge sul trasporto di merci; strategia globale volta a incentivare il traffico merci ferroviario sull'intero territorio nazionale · 110 pagine

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2.2 Legge sul trasporto di merci (revisione totale)

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto e campo di applicazione

Le disposizioni concernenti il trasporto di merci pericolose, i trasporti nell’ambito della cooperazione nazionale in materia di sicurezza, la responsabilità extracontrattuale e il contratto di trasporto si applicano anche alla navigazione e agli impianti a fune. Le altre disposizioni valgono per il trasporto di merci su rotaia e per la costruzione e l’esercizio di binari di raccordo e impianti di trasbordo (impianti del traffico merci). Il trasporto di merci su rotaia costituisce di gran lunga la parte quantitativamente più importante. È ovvio che le disposizioni relative ai binari di raccordo si applicano solo alle ferrovie.

Art. 2 Principi e obiettivi

La definizione dei principi e degli obiettivi essenziali per il traffico merci rappresenta una novità. Nella legge occorre indicare chiaramente quali sono le aspettative della Confederazione riguardo al trasporto di merci, quali responsabilità intende assumersi e in quale misura. I fornitori di prestazioni del traffico merci operano per lo più in un mercato intramodale e intermodale. È nell’interesse di tutti i soggetti coinvolti nel traffico merci su rotaia che esistano punti di riferimento stabili e affidabili verso i quali lo Stato orienti la sua azione.

Il capoverso 1 stabilisce che la creazione di condizioni quadro per il traffico merci ferroviario è una priorità della Confederazione. I diversi vettori di trasporto non devono essere antagonisti nell’approvvigionamento di merci. La Confederazione mira infatti a una ragionevole ed efficiente collaborazione tra vettori (co-modalità). Per quanto riguarda la definizione delle condizioni quadro fondamentali, questo coordinamento dei vettori deve far sì che il traffico merci in Svizzera possa avvenire in modo complessivamente sostenibile. A tale proposito sono particolarmente importanti le condizioni quadro per la messa a disposizione della necessaria infrastruttura ferroviaria e il sostegno di impianti adeguati nel traffico merci. La pianificazione dell’infrastruttura ferroviaria generale non rientra nel presente progetto (cfr. FAIF). La costruzione di impianti del traffico merci (ad es. binari di raccordo e impianti di trasbordo) e il relativo inserimento nell’infrastruttura ferroviaria rientrano nel settore disciplinato direttamente dalla legge sul trasporto di merci. Laddove possibile, la Confederazione si adopera affinché gli impianti privati siano disponibili anche a terzi senza discriminazioni. Questo obiettivo può essere raggiunto applicando degli oneri in quei casi in cui la Confederazione stessa partecipi dal punto di vista finanziario alla costruzione di impianti privati. Nel caso di investimenti finanziati in modo totalmente privato, le possibilità della Confederazione sono limitate. In futuro l’effettivo collegamento all’infrastruttura ferroviaria (sotto forma di raccordo) non sarà più cofinanziato da privati. A questo riguardo è sicuramente ipotizzabile che anche i rari impianti finanziati completamente da privati possano essere aperti in misura ragionevole a terzi. Naturalmente ciò presuppone che vi sia innanzitutto un interesse concreto a tale apertura. L’esperienza ha dimostrato che, fatta eccezione per gli impianti di trasbordo del traffico combinato, non vi è grande necessità o domanda di accesso a impianti privati.

In virtù del capoverso 2 sarà possibile da una parte garantire, congiuntamente ai Cantoni, offerte del traffico merci senza copertura dei costi e dall’altra accordare