Rapporto esplicativo
Consultazione 2013/17: Revisione totale della legge sul trasporto di merci; strategia globale volta a incentivare il traffico merci ferroviario sull'intero territorio nazionale · 110 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 91Fedlex · Rapporto esplicativo
federale del 23 giugno 200681 sugli impianti a fune adibiti al trasporto di persone (legge sugli impianti a fune, LIFT). Dal punto di vista materiale, le disposizioni seguono il «new approach» adottato nell’ordinanza del 31 ottobre 2012 concernente l’immissione in commercio e la sorveglianza sul mercato di mezzi di contenimento per merci pericolose82 (ordinanza sui mezzi di contenimento per merci pericolose, OMCont) utilizzando attestati di conformità per mezzi di contenimento destinati al trasporto di merci pericolose.
Art. 5 Trasporti nell’ambito della cooperazione nazionale per la sicurez-
za (art. 6 LTM)
Questa disposizione rimane invariata.
Sezione 2: Promozione finanziaria
Art. 6 Contributi d’investimento
Questa disposizione serve ad armonizzare la partecipazione della Confederazione a tutti gli investimenti in infrastrutture del traffico merci sul territorio svizzero. Mentre finora la promozione dei binari di raccordo ha seguito regole diverse da quelle della partecipazione federale agli impianti di trasbordo del traffico combinato, in futuro saranno adottati principi unitari. In Svizzera gli aiuti federali dovranno essere concessi uniformemente tramite prestazioni in denaro non rimborsabili (contributi a fondo perso; cfr. art. 3 della legge sui sussidi83). La disparità di trattamento tra binari di raccordo e impianti di trasbordo del traffico combinato non è giustificata da alcuna motivazione oggettiva. In passato questa differenziazione ha fatto sì che talvolta all’interno dello stesso progetto si potessero applicare principi di finanziamento diversi. Per promuovere gli investimenti nel traffico combinato all’estero, si concederanno ancora mutui. Come già per gli investimenti nel trasporto combinato, per tutti gli impianti del traffico merci dovrà essere rispettato un limite massimo di finanziamento pari al 60 per cento dei costi computabili. Solo per progetti riguardanti impianti di trasbordo importanti nell’ambito della politica nazionale dei trasporti sarà possibile assegnare contributi federali per un limite massimo pari all’80 per cento dei costi computabili. La promozione applica criteri differenziati che, oltre a tener conto dell’autonomia finanziaria degli impianti, si fondano anche su considerazioni di pianificazione territoriale e di politica ambientale e dei trasporti. Al centro di questa attività promozionale rimane la costruzione, mentre viene meno la partecipazione federale al rinnovamento dei binari di raccordo; in compenso il costoso scambio di raccordo viene fatto rientrare completamente nella rete ferroviaria. La Confederazione deve garantire in modo adeguato l’accesso senza discriminazioni alle infrastrutture del traffico merci. Ciò significa che in talune circostanze un gestore di terminale privato deve accettare – dietro congrua rimunerazione – che il suo impianto sia utilizzato da terzi per il trasbordo di casse mobili nel traffico combinato. Solo così la Confederazione può assicurare il coordinamento e la pianificazione delle capacità, alla base dello scenario di riferimento. È fatta salva la possibilità di concedere aiuti finanziari, anche sotto forma di mutui rimborsabili, ai terminali promossi all’estero per il trasferimento del traffico pesante transalpino.
81RS 743.01
82 RS 930.111.4
83 RS 616.1