Rapporto esplicativo

Consultazione 2013/17: Revisione totale della legge sul trasporto di merci; strategia globale volta a incentivare il traffico merci ferroviario sull'intero territorio nazionale · 110 pagine

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Art. 7 Contributi d’esercizio

Il capoverso 1 stabilisce il principio che in futuro, diversamente da oggi, la Confederazione potrà ordinare offerte senza copertura di costi nel traffico merci ferroviario solo congiuntamente ai Cantoni. Ciò riguarda soprattutto l’approvvigionamento delle regioni di montagna, che avviene spesso su linee a scartamento metrico. La Confederazione partecipa alle ordinazioni dei Cantoni, senza prevedere alcuna forma di incentivazione indipendente o autonoma. Le modalità dell’offerta devono essere stabilite in modo dettagliato nelle convenzioni sull’offerta o sulle prestazioni; si può andare dal mantenimento di un punto di servizio nella rete TCCI di FFS Cargo fino ai singoli collegamenti di un’impresa di trasporto ferroviario regionale.

Il capoverso 2 disciplina la (già esistente) procedura di ordinazione nel traffico combinato attraverso le Alpi. Nel settore transalpino la Confederazione deve continuare a rivestire il ruolo di committente, per favorire il raggiungimento degli obiettivi della legge sul trasferimento del traffico merci84.

Il capoverso 3 disciplina invece il cosiddetto «finanziamento iniziale». Se una nuova offerta può raggiungere una copertura dei costi sostenibile, ma a questo scopo necessita di un certo tempo per imporsi sul mercato e conquistare nuovi segmenti di domanda, la Confederazione deve poter fornire a tale offerta un sostegno finanziario limitato a un massimo di tre anni.

Art. 8 Innovazioni tecniche

La Confederazione deve avere la possibilità di promuovere le innovazioni tecniche nella misura in cui esse promettano un vantaggio in termini di sostenibilità per il traffico merci ferroviario e risultino non attuabili senza un aiuto federale. Il sostegno avviene sotto forma di contributo finanziario all’investimento concreto in una certa innovazione tecnica.

Sezione 3: Procedura d’autorizzazione

In questa sezione sono contenute le disposizioni (da disciplinare obbligatoriamente a livello legislativo) della legge federale sui binari di raccordo ferroviario (abrogata). Esse vengono estese con coerenza al campo di applicazione degli impianti di trasbordo. In proposito va notato che non esistono impianti di trasbordo rilevanti che non comprendano o non siano accessibili mediante binari di raccordo. Si tratta di una situazione non nuova, ma finora relativamente trascurata. Ciò ha portato a volte alla presenza di punti di vista diversi all’interno di un singolo progetto, sia per quanto riguarda gli aspetti legali connessi all’autorizzazione sia il sistema di promozione da adottare.

Gli articoli della legge federale sui binari di raccordo ferroviario che non devono essere obbligatoriamente disciplinati a livello di legge vengono abrogati o, se necessario, disciplinati a livello di ordinanza. Questa nuova regolamentazione è più semplice e chiara. Le definizioni (art. 2 della legge sui binari di raccordo ferroviario) risultano in gran parte superflue. In caso di necessità, le definizioni vengono quindi precisate e chiarite direttamente nei relativi articoli o nelle spiegazioni del messaggio.

84 RS 740.1