Rapporto esplicativo

Consultazione 2013/17: Revisione totale della legge sul trasporto di merci; strategia globale volta a incentivare il traffico merci ferroviario sull'intero territorio nazionale · 110 pagine

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finanziamenti iniziali limitati nel tempo per nuove offerte. La Confederazione può concedere contributi d’esercizio per il traffico merci ferroviario non transalpino, ma solo in via eccezionale. In linea di massima l’autonomia finanziaria viene considerata prioritaria. In futuro, le offerte senza copertura dei costi potranno essere mantenute con l’aiuto finanziario della Confederazione solo nel caso in cui i Cantoni ordinino tali offerte con riferimento a concezioni o strategie per il traffico merci (ad es. per l’approvvigionamento delle regioni di montagna). La sola Confederazione concederà finanziamenti iniziali limitati nel tempo a offerte del traffico merci ferroviario non transalpino ancora in fase d’avvio a condizione che, superata questa fase, si preveda il raggiungimento di un’autonomia finanziaria sostenibile. In futuro saranno soppressi i contributi d’esercizio permanenti per le offerte senza copertura dei costi nel traffico merci ferroviario non transalpino. È prevista una deroga solo per le ordinazioni congiunte con i Cantoni. Rimarrà invece invariata la possibilità della Confederazione di versare contributi d’esercizio per il traffico combinato transalpino in base alle disposizioni della LTrasf79.

I capoversi 3 e 4 sono stati ripresi dalla legge esistente. Data la nuova integrazione, nel capoverso 4 è stato necessario stabilire che il Consiglio federale può disciplinare la cooperazione delle imprese tra di loro e dei trasportatori.

Art. 3 Concezione

Le concezioni sono strumenti della pianificazione territoriale, disciplinati dall’articolo 13 della legge federale del 22 giugno 197980 sulla pianificazione del territorio. Per lo sviluppo delle principali infrastrutture del traffico merci e il relativo coordinamento con lo sviluppo dell’infrastruttura ferroviaria deve essere elaborata una nuova concezione di questo tipo, che si sostituisca ai programmi pluriennali nel settore degli investimenti del traffico combinato e dei binari di raccordo. Oltre ai Cantoni interessati, nel processo di elaborazione e adeguamento sono coinvolti i diversi attori del traffico merci. Inoltre, alla base della concezione e degli scenari di riferimento in essa contenuti devono essere poste anche le future esigenze di capacità del traffico merci su rotaia. La concezione comprenderà tutte le principali infrastrutture del traffico merci, ossia gli impianti di trasbordo del trasporto combinato e i binari di raccordo, ma anche – ai fini del coordinamento con lo sviluppo dell’infrastruttura ferroviaria – gli altri impianti pianificati e finanziati, come stazioni di smistamento, impianti in stazioni team e impianti di carico e scarico. La Confederazione si assume quindi la responsabilità di gestire e coordinare a livello nazionale gli investimenti più cospicui da essa cofinanziati. Questo nuova concezione dovrà essere perfettamente coordinata con il Piano settoriale dei trasporti, parte Infrastruttura ferroviaria (SIS).

Art. 4 Trasporto di merci pericolose (art. 5 LTM)

Il capoverso 1 viene integrato per specificare che l’emanazione di prescrizioni sul trasporto di merci pericolose, sia per il vettore ferroviario che per quello stradale, è di competenza del Consiglio federale.

Con l’adeguamento del capoverso 2 si creano le basi legali per l’introduzione della valutazione della conformità e per l’esecuzione di verifiche da parte di imprese private. Al Consiglio federale spetta il compito di emanare le necessarie prescrizioni in questi settori. La formulazione avviene per analogia con l’articolo 26 della legge

79 RS 740.1

80 RS 700