Rapporto esplicativo
Consultazione 2013/17: Revisione totale della legge sul trasporto di merci; strategia globale volta a incentivare il traffico merci ferroviario sull'intero territorio nazionale · 110 pagine
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Art. 9 Collegamento
(art. 5, art. 18 cpv. 1 e art. 19 della legge sui binari di raccordo ferroviario)
Le disposizioni vengono snellite rispetto al diritto vigente. L’autorizzazione diretta di binari di raccordo attraverso piani di utilizzazione o piani di utilizzazione speciali a livello cantonale non ha mai assunto nella pratica quell’importanza che auspicava il legislatore. Nella maggior parte dei casi i binari di raccordo (nuova costruzione, ampliamento o adeguamento) sono stati e sono ancora realizzati mediante autorizzazioni edilizie secondo il diritto cantonale. Non sono necessarie ulteriori disposizioni del diritto federale; il compito di stabilire se e in quale misura si vorranno realizzare anche in futuro binari di raccordo mediante gli strumenti della pianificazione territoriale (soprattutto i piani di utilizzazione speciali) è e resta di competenza di Cantoni e Comuni.
Art. 10 Autorizzazione edilizia
Questa nuova disposizione disciplina la procedura applicabile per l’approvazione dei binari di raccordo. A tal proposito ci si riallaccia all’attuale ripartizione delle competenze. La concessione dell’autorizzazione edilizia per gli impianti del traffico merci spetta ancora all’autorità competente secondo il diritto cantonale, che nell’ambito della procedura di autorizzazione deve chiedere obbligatoriamente una valutazione tecnica all’UFT. Questa presa di posizione dell’UFT, che si basa su una valutazione chiesta al gestore dell’infrastruttura, ha carattere vincolante per l’autorità preposta al rilascio dell’autorizzazione edilizia. Tale approccio è inteso a garantire che le questioni di sicurezza legate a un certo impianto del traffico merci siano valutate dalla competente autorità di vigilanza delle ferrovie e confluiscano poi nell’autorizzazione edilizia. Ciò costituisce un rafforzamento della vigilanza in materia di sicurezza rispetto al disciplinamento di cui all’articolo 18m della legge sulle ferrovie riguardante i cosiddetti impianti accessori. Secondo questo articolo, infatti, l’UFT deve essere coinvolto nella procedura solo in determinati casi, quando non è garantito un adeguato esame concernente gli aspetti di sicurezza tecnica.
Per contro, nell’interesse di una semplificazione degli iter procedurali, occorre rinunciare a una decisione di consenso separata da parte dell’UFT, prevista dal diritto vigente. Il principio «un progetto, una procedura, una decisione», introdotto a livello federale con la legge del 18 giugno 199985 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d’approvazione dei piani, viene quindi attuato anche per le infrastrutture del traffico merci.
Grazie al pieno coinvolgimento nella procedura di autorizzazione, l’UFT ha la possibilità di presentare ricorso qualora le condizioni poste all’autorità competente per il rilascio dell’autorizzazione edilizia non siano tenute in considerazione o lo siano in modo insufficiente. Il ricorso a rimedi giuridici deve rappresentare l’ultima ratio; piuttosto le eventuali divergenze tra la presa di posizione dell’UFT e le istanze di terzi (ad es. opponenti) devono essere chiarite, prima della decisione, con i consueti strumenti di eliminazione delle divergenze. A questo scopo l’autorità direttiva (preposta al rilascio delle licenze edilizie) deve contattare tempestivamente l’UFT.
85 RU 2009 3071