Rapporto esplicativo

Consultazione 2013/17: Revisione totale della legge sul trasporto di merci; strategia globale volta a incentivare il traffico merci ferroviario sull'intero territorio nazionale · 110 pagine

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Art. 11 Espropriazione

(art. 16 della legge sui binari di raccordo ferroviario)

Per la costruzione e l’esercizio di impianti del traffico merci dovrà essere possibile esercitare anche in futuro il diritto d’espropriazione secondo la legge federale sull’espropriazione. Viene abolita la condizione secondo cui tale diritto è conferito solo tramite il piano di utilizzazione approvato con decisione passata in giudicato. Viene inoltre abrogata la disposizione che individua l’ente pubblico competente come unico possibile espropriante. Se necessario, il diritto d’espropriazione deve poter essere esercitato sia dall’ente pubblico nell’ambito di un’eventuale pianificazione sia da un terzo che intende costruire e gestire un impianto del traffico merci ai sensi della legge. L’esercizio di questo diritto è però possibile solo se gli sforzi per un acquisto a trattativa privata dei diritti necessari non portano al risultato atteso. Conformemente ai principi di concentrazione delle procedure, i soggetti interessati alla costruzione o all’esercizio di un impianto del traffico merci sono invitati a presentare all’autorità direttiva (autorità competente per il rilascio dell’autorizzazione edilizia), entro il termine di deposito dei piani, anche tutte le domande relative al diritto d’espropriazione.

Art. 12 Disposizioni tecniche della legislazione in materia ferroviaria,

prescrizioni d’esercizio

Con questa disposizione viene conferito un carattere vincolante alla legislazione in materia ferroviaria – in particolare all’ordinanza sulle ferrovie (Oferr)86– e alle relative disposizioni d’esecuzione per quanto concerne gli impianti del traffico merci. Data la minore rilevanza per la sicurezza rispetto alla rete di base, l’UFT è autorizzato a rendere meno severi i requisiti.

Sezione 4: Rapporti tra gestore dell’infrastruttura e raccordati

Art. 13 Obbligo di concedere il raccordo

(art. 3 e art. 15 cpv. 1 della legge sui binari di raccordo ferroviario)

Fatta eccezione per piccole modifiche di carattere redazionale, le disposizioni sono recepite senza cambiamenti.

Art. 14 Rapporti di proprietà

(art. 4 della legge sui binari di raccordo ferroviario)

Fatta eccezione per alcune modifiche di carattere redazionale, le disposizioni di cui all’articolo 4 capoversi 1 e 2 sono recepite senza cambiamenti. La costituzione di una servitù per i binari di raccordo non è indispensabile e finora è stata messa in pratica raramente. Le disposizioni dei capoversi 3 e 4 vengono stralciate, poiché nella prassi non hanno acquisito alcuna importanza. L’articolo 4 capoverso 3 avanza inoltre una supposizione che appare ovvia e il capoverso 4 esprime un concetto scontato dal punto di vista del diritto civile.

Art. 15 Contratto di raccordo

(art. 6 cpv. 1 e 2 della legge sui binari di raccordo ferroviario)

Questa disposizione è recepita senza modifiche.

86 RS 742.141.1