Rapporto esplicativo
Consultazione 2013/17: Revisione totale della legge sul trasporto di merci; strategia globale volta a incentivare il traffico merci ferroviario sull'intero territorio nazionale · 110 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 95Fedlex · Rapporto esplicativo
Art. 16 Obblighi reciproci tra raccordati
(art. 10 della legge sui binari di raccordo ferroviario)
Questa disposizione è recepita senza modifiche.
Art. 17 Costi
(art. 11 della legge sui binari di raccordo ferroviario)
Questo articolo si fonda sull’articolo 11 della vigente legge sui binari di raccordo ferroviario. Si presume che nel caso di un impianto di trasbordo il gestore o il proprietario (non operativo) sia anche raccordato ai sensi della legge.
Il capoverso 2 stabilisce ora che i costi degli adeguamenti della rete devono essere di norma sostenuti dal gestore dell’infrastruttura e non dal raccordato. Questa disposizione riguarda in particolare i costi legati ai cosiddetti «scambi di raccordo», le effettive interfacce tra impianti privati e rete ferroviaria. Alla base del nuovo orientamento vi è soprattutto il fatto che il gestore dell’infrastruttura mette in atto gli adeguamenti della rete per lo più di sua iniziativa e secondo un suo calendario. Inoltre, il proprietario del relativo binario di raccordo privato non trae alcun vantaggio diretto dagli adeguamenti. Il finanziamento di queste interfacce attraverso la rete ferroviaria generale appare quindi come una variante più semplice sia dal punto di vista oggettivo che da quello amministrativo. Il conseguente sgravio per i proprietari di binari di raccordo privati è compensato, nell’ambito dell’armonizzazione con le disposizioni di promozione degli impianti di trasbordo, attraverso la soppressione della partecipazione federale ai costi di rinnovamento per gli stessi binari di raccordo.
Il capoverso 3, tuttavia, stabilisce che, in caso di smantellamento del binario di raccordo, il raccordato può essere chiamato a partecipare ai costi della modifica dell’infrastruttura. In tal caso la decisione del raccordato costituisce il motivo della misura edilizia e il gestore dell’infrastruttura non ne trae alcun beneficio diretto.
Il rinvio alla LUMin87, contenuto nell’articolo 11 capoverso 2 della legge federale sui binari di raccordo ferroviario, viene stralciato poiché risulta superfluo. Nell’ambito del presente progetto vengono anche disciplinate in modo nuovo le disposizioni della LUMin sui contributi agli impianti del traffico merci.
Sezione 5: Contratto d’utilizzazione di veicoli e contratto di trasporto
Art. 18 Contratto d’utilizzazione di veicoli (art. 9 LTM)
Questa disposizione è recepita senza modifiche.
Art. 19 Contratto di trasporto (art. 10 LTM)
Questa disposizione è recepita senza modifiche.
Art. 20 Responsabilità
Le disposizioni sulla responsabilità per il traffico ferroviario si trovano nella legge sulle ferrovie88 (art. 40b-40f Lferr) e nella legge sul trasporto di viaggiatori (art. 21, 27 e 42-51 LTV). Per la responsabilità extracontrattuale la vigente legge sul trasporto di merci rinvia agli articoli 40b-40f Lferr, il che non ha senso poiché l’articolo 40b capoverso 2 lettera b Lferr rimanda a sua volta alla legge sul trasporto di merci.