Rapporto esplicativo

Consultazione 2013/26: 11.446 e Iv.Pa. Lombardi. Per una legge sugli Svizzeri all'estero · 49 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 13Fedlex · Rapporto esplicativo

Nell’ambito della sua politica il Consiglio federale determina come rispondere a queste esigenze.

3.2 Titolo 2: Svizzeri all’estero

3.2.1 Capitolo 1: Rete di contatti e informazioni

Il capitolo 1 raggruppa le misure con le quali la Confederazione contribuisce ad attuare condizioni quadro adeguate per rafforzare i legami degli Svizzeri all’estero tra loro e con il proprio Paese. I pilastri portanti di questi interventi sono l’assistenza, la rete di contatti e l’informazione.

Art. 9 Rete di contatti

In virtù di questo articolo le rappresentanze diplomatiche e consolari svizzere sono tenute a promuovere in modo adeguato gli Svizzeri all’estero nonché le loro associazioni e istituzioni locali. Il capoverso 1 precisa che gli Svizzeri all’estero dispongono di una preziosa rete di contatti, che è possibile mettere a frutto realizzando cooperazioni con le rappresentanze. Già nel 2004 il postulato Lombardi (04.3571) chiedeva che questa rete di contatti fosse meglio valorizzata. I capimissione e capiposto dispongono di un margine di manovra nell’attuazione. Tale collaborazione comporta vantaggi per entrambe le parti, in particolare per quanto riguarda l’accesso agli organi decisionali dello Stato di residenza.

Il capoverso 2 sancisce che gli uffici federali in Svizzera sono tenuti a curare i contatti con le istituzioni che lavorano alla realizzazione dell’obiettivo di cui all’articolo 40 Cost. Non formula alcun diritto al sostegno finanziario.

Art. 10 Informazione

La LSEst estende le attività d’informazione della Confederazione rispetto a quanto previsto dalla LDPSE (art. 7a cpv. 2 lett. b e cpv. 3). Alla stregua dei compatrioti che vivono nel territorio nazionale, gli Svizzeri all’estero devono essere ufficialmente informati dei loro diritti e doveri e avere accesso alle informazioni che agevolano loro la partecipazione alla vita politica del Paese.

Attraverso i media, che si rivolgono agli Svizzeri all’estero, in particolare sulle pagine riservate della «Revue Suisse» («Gazzetta Svizzera» in Italia), la Confederazione divulga informazioni a carattere ufficiale su questioni di rilievo per gli Svizzeri all’estero (per la «Revue Suisse» cfr. n. 3.2.5, commento all’articolo 39). Altre fonti di informazioni ufficiali sono rappresentate, tra l’altro, dalla Guida per gli Svizzeri all’estero e dalle comunicazioni periodiche diffuse dalle rappresentanze (Newsletter elettroniche). Per quanto riguarda i diritti politici, gli articoli 10a, 11 e 34 della legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici affidano alla Confederazione il compito generale d’informazione degli elettori residenti sul territorio nazionale o all’estero21.

21 RS 161.1