Rapporto esplicativo

Consultazione 2013/26: 11.446 e Iv.Pa. Lombardi. Per una legge sugli Svizzeri all'estero · 49 pagine

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la vecchiaia (eventualmente con l’assicurazione facoltativa per la vecchiaia e i superstiti).

Art. 6 Raccomandazioni

Il DFAE può pubblicare informazioni aggiornate sui potenziali pericoli e, in generale, sul comportamento da adottare nelle diverse situazioni durante i soggiorni all’estero. Nel portale del DFAE chi è interessato a un viaggio o chi si mette in viaggio può consultare i consigli di viaggio, che contengono un’analisi dei rischi ed eventuali raccomandazioni di misure preventive, formulate dagli uffici di diversi dipartimenti. Queste informazioni possono servire a titolo preventivo o come istruzioni da seguire in uno stato d’emergenza. Per quanto riguarda le situazioni di crisi, l’articolo 64 capoverso 3 (cfr. n. 3.4.1.3) precisa che i cittadini svizzeri all’estero sono tenuti a osservare le raccomandazioni del DFAE in materia di sicurezza, in particolare i consigli di viaggio e altre comunicazioni trasmesse a una cerchia ristretta di destinatari, tra cui i messaggi elettronici (ad es. SMS), inviate da una rappresentanza o dalla Helpline del DFAE a persone che si trovano in zone di rischio. L’articolo 59 capoverso 2 lettera c stabilisce che la Confederazione può limitare la protezione consolare se non vengono osservate le raccomandazioni e l’articolo 60 capoverso 2 solleva la Confederazione da ogni responsabilità per quanto riguarda le raccomandazioni pubblicate.

In virtù dell’articolo 6 il DFAE è autorizzato a informare l’opinione pubblica nell’ambito delle sue attività correnti, ma anche, ad esempio, con campagne di sensibilizzazione nei media e nelle fiere specializzate per esortare a osservare i consigli di viaggio.

Art. 7 «Sportello unico»

Lo «sportello unico» contemplato dal presente articolo è un elemento importante dell’impegno della Confederazione a favore di una politica coerente e integrata nei confronti degli Svizzeri all’estero. Consente all’Amministrazione federale di offrire servizi commisurati alle esigenze ai sensi della LSEst. È uno strumento del servizio pubblico.

La mozione Brunschwig Graf (Mo 11.3203) sottolinea la necessità di uno «sportello unico»17. Nella stessa ottica l’iniziativa parlamentare Lombardi (11.446) chiede di assegnare a un dipartimento la responsabilità della politica riguardante gli Svizzeri all’estero. Negli ultimi decenni si sono intensificate le transazioni tra i servizi dell’Amministrazione federale in Svizzera e le rappresentanze ed è cresciuta l’esigenza di uno scambio reciproco di dati e di supporto. Questa tendenza, che potrebbe continuare, scaturisce dalla sempre maggiore mobilità internazionale. È dunque inconfutabile l’interesse della Confederazione per uno «sportello unico» efficiente.

Così come le Camere federali, anche il Consiglio federale si è impegnato per uno «sportello unico». Nel mese di maggio 2011 ha creato in seno al DFAE la Direzione consolare (DC), che eroga servizi consolari efficaci e pratici e collabora a tal fine

17 Questa mozione chiedeva la centralizzazione dei servizi presso un solo ufficio federale competente per gli Svizzeri all’estero.