Rapporto esplicativo

Consultazione 2013/26: 11.446 e Iv.Pa. Lombardi. Per una legge sugli Svizzeri all'estero · 49 pagine

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Oltre alle informazioni ufficiali, gli Svizzeri all’estero ricevono da istituti indipendenti molteplici ed equilibrate informazioni che li aiutano a formarsi liberamente una propria opinione politica. La Confederazione sostiene finanziariamente questa offerta nell’ambito del suo mandato di servizio pubblico. Nella legge federale del 24 marzo 2006 sulla radiotelevisione (LRTV) il mandato conferito dalla Confederazione contempla anche la creazione di un legame più stretto tra gli Svizzeri all’estero e la loro patria22. A questo proposito si possono citare le offerte online della Società svizzera di radiotelevisione (SRG SSR) all’estero e il suo portale multimediale internazionale Swissinfo. Nel complesso l’accesso a un’informazione di base sulla Svizzera è dunque garantito in tutto il mondo. Inserendo nella LSEst questo mandato nell’ambito dell’informazione ai cittadini, la Confederazione consolida le relazioni degli Svizzeri all’estero con il loro Paese.

La Confederazione e i responsabili dei media sfruttano le possibilità delle nuove tecnologie dell’informazione di uso corrente. La LSEst non cita alcun mezzo di comunicazione di massa con la sua denominazione attuale al fine di lasciare alla Confederazione e agli editori un sufficiente margine di manovra per adottare cambiamenti, a condizione che non tocchino la sostanza della disposizione.

In riconoscimento dell’esigenza di una visione d’insieme delle basi legali riguardanti gli Svizzeri all’estero, lo «sportello unico» può proporre una serie di link con i relativi testi di legge. Questa offerta online si concentra sulle normative rilevanti per la visione d’insieme, ma non comprende tutti gli atti normativi pertinenti.

3.2.2 Capitolo 2: Registro degli Svizzeri all’estero

Art. 11 Iscrizione al registro degli Svizzeri all’estero

Le regole applicabili al registro degli Svizzeri all’estero (RSE) considerano il diritto degli Svizzeri di lasciare la Svizzera o di entrarvi liberamente ai sensi dell’articolo 24 capoverso 2 Cost. Spetta al singolo individuo decidere se presentarsi alla rappresentanza competente per chiedere di essere iscritto al suddetto registro, ad esempio perché ha annunciato la sua partenza dalla Svizzera in vista dell’espatrio oppure perché ha raggiunto la maggiore età, se la persona in questione non ha mai vissuto in Svizzera. La LSEst non sancisce l’obbligo di annunciarsi e la mancata notifica non dà adito a sanzioni che potrebbero essere pronunciate o inflitte nella pratica. L’annuncio rientra dunque nella responsabilità individuale dell’avente diritto. Se la persona in questione soddisfa i requisiti obiettivi (avente cittadinanza svizzera e non domiciliato in Svizzera), l’annuncio gli dà il diritto di essere iscritto all’RSE. Anche i familiari dell’avente diritto possono essere iscritti, indipendentemente dalla loro nazionalità.

È nell’interesse dell’avente diritto iscrivere i dati personali al registro degli Svizzeri all’estero e tenerli aggiornati, pertanto la Confederazione raccomanda di procedere all’annuncio, che agevola il mantenimento di un legame con la Svizzera. La responsabilità individuale, che induce una persona ad annunciarsi alla rappresentanza competente, comprende la responsabilità di annunciare i familiari

22 RS 784.40, art. 24 lett. c