Rapporto esplicativo
Consultazione 2013/26: 11.446 e Iv.Pa. Lombardi. Per una legge sugli Svizzeri all'estero · 49 pagine
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con altri uffici dell’Amministrazione federale, con organi cantonali e partner stranieri.18 Il compito della DC coincide in gran parte con la funzione dello «sportello unico» a favore degli Svizzeri all’estero e di altre persone e istituzioni svizzere19 all’estero. Lo sportello unico riceve richieste di informazioni di ogni genere, informa gli utenti, offre consulenza e li indirizza al servizio competente. La funzione di centro di servizi e quella di interlocutore centrale dell’Amministrazione federale per le autorità cantonali sulle questioni concernenti la legge sono quindi collegate (rispondendo così a una richiesta specifica della mozione 11.3203). All’interno dell’Amministrazione federale lo «sportello unico» è l’interlocutore principale delle istituzioni che tutelano gli interessi degli Svizzeri all’estero, in particolare l’Organizzazione degli Svizzeri all’estero (OSE). Assicura inoltre il coordinamento delle questioni che competono ad altri dipartimenti o rappresentanze.
Il capoverso 2 implica che lo «sportello unico» riunisce le due componenti del DFAE, ossia la DC come servizio centrale e la rete di rappresentanze, che comprende le ambasciate e i consolati con la propria circoscrizione consolare, e i centri consolari generali. In materia di protezione consolare la Confederazione può ricorrere anche alle altre rappresentanze svizzere dotate di personale di carriera e ai circa duecento consolati onorari. Queste componenti sono utilizzate in base alle proprie prerogative: competenze specifiche della DC, vicinanza geografica delle rappresentanze alle persone. La Confederazione s’impegna dunque a realizzare i sistemi e i portali informatici dell’e-government per avvicinare al cittadino l’attività dell’Amministrazione federale con lo «sportello unico».
Il capoverso 2, precisando che la fornitura di servizi consolari spetta di norma alle rappresentanze, lascia al DFAE la possibilità di stipulare convenzioni internazionali in virtù delle quali le funzioni consolari per i cittadini svizzeri all’estero possono essere svolte anche dalle rappresentanze di Stati partner. Alcuni servizi sono assicurati anche da altri organi ufficiali, con il coordinamento del DFAE. Al Consiglio federale si chiede di dotare la rete di rappresentanze delle risorse necessarie per rispondere adeguatamente alle esigenze di servizi consolari.
Grazie alla sua funzione di «sportello unico» la DC ha la visione d’insieme di tutte le questioni che riguardano i cittadini svizzeri all’estero. Può così coadiuvare il Consiglio federale per formulare la strategia di politica estera, considerando gli interessi degli Svizzeri all’estero, e impostare la sua politica nel quadro della presente legge.
Art. 8 Strategia di politica estera
Nella definizione della sua strategia di politica estera il Consiglio federale tiene conto anche degli interessi dei cittadini svizzeri all’estero, tra cui gli Svizzeri all’estero, e delle istituzioni all’estero. In particolare deve proseguire sulla strada tracciata nella sua strategia di politica estera 2012-201520, i cui assi portanti sono completati dall’aiuto ai cittadini svizzeri, che risiedono o viaggiano all’estero, per rispondere alle crescenti esigenze di mobilità del popolo svizzero.
18 Ordinanza del 20 aprile 2011 sull’organizzazione del Dipartimento federale degli affari esteri (OOrg-DFAE), RS 172.211.1
19 Qui sono comprese le istituzioni in senso lato, a differenza della definizione più specifica del termine di cui all’art. 41 cpv. 1 LSEst.
20 Rapporto del Consiglio federale sugli indirizzi strategici della politica estera per la legislatura, del 21 febbraio 2012