Rapporto esplicativo

Consultazione 2013/26: 11.446 e Iv.Pa. Lombardi. Per una legge sugli Svizzeri all'estero · 49 pagine

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minorenni, i quali potranno concretamente mantenere la cittadinanza svizzera grazie all’iscrizione al registro, più precisamente con la comunicazione della nascita.

L’iscrizione all’RSE comporta vantaggi pratici per l’avente diritto, che può così usufruire prontamente ed efficacemente di diversi servizi. Le persone non iscritte all’RSE ricevono comunque determinati servizi, tuttavia devono prevedere tempi più lunghi per ottenerli. Per ogni servizio erogato le autorità devono procedere a verificare l’identità e la nazionalità, così come sarebbe successo al momento dell’iscrizione. Inoltre la LSEst pone come requisito l’iscrizione all’RSE per l’esercizio dei diritti politici all’estero e la richiesta di aiuto sociale. Nelle situazioni di crisi la rappresentanza competente può mettersi rapidamente in contatto con la persona registrata. Queste ragioni inducono dunque i cittadini a iscriversi all’RSE volontariamente, in linea con il principio della responsabilità individuale. Il capoverso 2 riconosce nel contempo al Consiglio federale la possibilità di prevedere eccezioni nei casi di bisogno o nelle situazioni d’emergenza.

L’immatricolazione è attualmente oggetto degli articoli 11-14 del regolamento, dalla cui redazione la situazione è notevolmente cambiata, in particolare con l’avvento dell’informatica. Nell’ambito della strategia di e-government è stato lanciato un progetto per sostituire il VERA (cfr. punto 3.1., commento all’art. 3) con un moderno portale a disposizione delle autorità competenti e degli utenti. La LSEst introduce una nuova visione del sistema d’informazione VERA, che sarà finalizzato non più al controllo, bensì all’offerta di servizi da parte delle autorità. L’opinione pubblica sarà messa a conoscenza dei vantaggi dell’iscrizione all’RSE per esempio con un dépliant allegato a ogni passaporto rilasciato e con una comunicazione agli utenti dello «sportello unico», tramite la Helpline del DFAE.

Art. 12 Iscrizione

Il capoverso 1 precisa che l’iscrizione avviene presso la rappresentanza competente.

Ai sensi del capoverso 2 la competenza dipende dalla circoscrizione consolare nel quale la persona è domiciliata. L’attribuzione della persona a un’unica rappresentanza garantisce che nessuno abbia contemporaneamente il domicilio o la residenza abituale in più luoghi. Questo principio è ancorato nella legge per le persone residenti in Svizzera (art. 23 cpv. 2 CC23). In materia di diritto privato vale anche per l’estero (art. 20 I cpv. 2 della legge federale del 18 dicembre 1987 sul diritto internazionale privato LDIP24).

Secondo il capoverso 2 il Consiglio federale può prevedere eccezioni alla norma del domicilio come criterio per determinare la rappresentanza competente. Questa clausola di deroga è necessaria per garantire la regolare attribuzione amministrativa di ogni avente diritto, tanto più che la definizione di Svizzero all’estero si limita alla mancanza di un domicilio in Svizzera. A titolo d’esempio, se una persona soggiorna all’estero senza un domicilio fisso (ad es. se fa il giro del mondo), l’indirizzo per il recapito della corrispondenza può essere determinante nella determinazione della rappresentanza competente. La clausola di deroga è necessaria, come dimostra chiaramente anche l’esempio dei cittadini svizzeri domiciliati nel Principato del Liechtenstein: essi non devono annunciarsi presso una rappresentanza, bensì

23 RS 210

24 RS 291