Rapporto esplicativo
Consultazione 2013/26: 11.446 e Iv.Pa. Lombardi. Per una legge sugli Svizzeri all'estero · 49 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 16Fedlex · Rapporto esplicativo
all’amministrazione del Cantone di San Gallo, che emette i loro documenti d’identità e alla quale possono comunicare la propria volontà di esercitare i diritti politici ai sensi dell’articolo 18 LSEst.
Art. 13 Comunicazione di cambiamenti
Ai sensi del capoverso 1 gli iscritti al registro degli Svizzeri all’estero sono tenuti a comunicare eventuali cambiamenti delle informazioni fornite al momento dell’iscrizione. Il cambiamento di domicilio all’estero riveste una particolare importanza in merito poiché può comportare che un’altra rappresentanza sia competente per la persona in questione.
Il capoverso 2 precisa che il passaggio a una diversa rappresentanza incaricata della tenuta del registro in seguito a un cambiamento di domicilio non sia oneroso per la persona iscritta all’RSE. A quest’ultima basta comunicare, al momento della partenza o dell’arrivo, la propria volontà di rimanere iscritta al registro e i suoi dati saranno trasferiti sulla corrispondente piattaforma presso il nuovo domicilio. La procedura di trasferimento è stata dunque semplificata rispetto al passato, agevolando la mobilità internazionale degli Svizzeri all’estero.
Il capoverso 3 disciplina l’acquisizione del domicilio in Svizzera, che ai sensi dell’articolo 14 capoverso 2 lettera a (cfr. più avanti) comporta la cancellazione dall’RSE. Qui non si tratta di un trasferimento all’estero, bensì di un ritorno (che comprende il rimpatrio nel caso degli Svizzeri all’estero di seconda generazione e oltre, che non sono espatriati personalmente).
Secondo il capoverso 3 il Comune presso il quale il cittadino svizzero si annuncia è tenuto a segnalare il fatto al DFAE per migliorare la gestione dei rimpatri e delle immigrazioni degli Svizzeri all’estero. Ciò consente alla rappresentanza di cancellare la persona in questione e di informare il Comune di voto del domicilio acquisito in Svizzera.
Art. 14 Cancellazione dal registro e distruzione dei dati
Ai sensi dell’articolo 14 del regolamento la LSEst prevede, all’articolo 14, i casi che comportano la cancellazione dall’RSE (in tedesco “Abmeldung”). Per cancellazione in questo capitolo si intende la disattivazione dei dati personali nell’RSE. La Confederazione può continuare a utilizzare tali dati (prima che siano distrutti ai sensi del capoverso 3) nell’ambito delle funzioni consolari e a fini statistici.
La cancellazione su richiesta ai sensi del capoverso 1 non è assimilabile alla comunicazione del trasferimento a un nuovo domicilio all’estero (art. 13 cpv. 2, cfr. più sopra).
In altri casi la Confederazione procede alla cancellazione d’ufficio. Al capoverso 2 lettere e-f è specificata in proposito l’assenza di notizie in base a diversi criteri: non esiste l’indirizzo inviato al momento dell’iscrizione, la persona non vive all’indirizzo indicato (per la rappresentanza vale il criterio che la corrispondenza sia stata rinviata al mittente per tre volte consecutive per mancato recapito) oppure è dichiarata scomparsa (l’eventuale dichiarazione di scomparsa emanata dalle autorità dello Stato di residenza deve essere riconosciuta dall’autorità svizzera competente).