Rapporto esplicativo
Consultazione 2013/26: 11.446 e Iv.Pa. Lombardi. Per una legge sugli Svizzeri all'estero · 49 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 17Fedlex · Rapporto esplicativo
Occorre distinguere tra la cancellazione e la distruzione dei dati, alla quale la Confederazione procede conformemente al capoverso 3 osservando i termini di legge e altre prescrizioni, da precisare a livello di ordinanza.
3.2.3 Capitolo 3: Diritti politici
La Confederazione disciplina l’esercizio dei diritti politici in materia federale e i Cantoni in materia cantonale e comunale (articolo 39 Cost.). Secondo il diritto vigente gli Svizzeri all’estero aventi diritto di voto, iscritti presso un Comune di voto, possono partecipare alle elezioni e votazioni deponendo personalmente la scheda nell’urna o per corrispondenza. È ammesso anche il voto elettronico a condizione che il Cantone ne preveda la possibilità e il Consiglio federale l’abbia approvata. Dal 1975, anno dell’entrata in vigore della legge federale sui diritti politici degli Svizzeri all’estero (LDPSE), il numero dei cittadini svizzeri che esercitano i propri diritti politici all’estero è continuamente aumentato fino a raggiungere circa 132 000 persone nel mese di marzo 2013. Il contenuto della LDPSE è stato in gran parte recepito nella LSEst. Alcune disposizioni sono state modificate al fine di renderle più moderne e più chiare.
Art. 15 Diritto applicabile
Dal punto di vista del contenuto, l’articolo 15 corrisponde all’articolo 7 della LDPSE. Al capoverso 2 fa riferimento ai diritti politici degli Svizzeri all’estero in materia cantonale e comunale. Il diritto cantonale è determinante per l’elezione dei consiglieri agli Stati. Secondo quanto sancito dall’articolo 150 capoverso 3 Cost., il diritto federale non può costringere i Cantoni a consentire agli Svizzeri all’estero di partecipare alle elezioni del Consiglio degli Stati.
Art. 16 Estensione
L’articolo 16 riprende l’articolo 3 LDPSE leggermente riformulato a livello redazionale.
Art. 17 Esclusione dal diritto di voto
Ai sensi dell’articolo 17, che sostituisce l’articolo 4 LDPSE, la curatela generale costituisce motivo d’esclusione dal diritto di voto. Il termine «interdette», che continua a essere utilizzato nell’articolo 136 Cost., è oggi sostituito a livello di legge dalla moderna nozione di «curatela generale». Una persona può essere esclusa dal diritto di voto anche in virtù di una decisione ai sensi del diritto straniero. Tuttavia una misura di protezione degli adulti disposta all’estero può valere come motivo di esclusione dal diritto di voto in Svizzera a condizione che avrebbe potuto essere pronunciata anche in virtù del diritto svizzero rispettivamente è riconosciuta dalla competente autorità elvetica. In tal modo è possibile impedire l’esclusione dal diritto di voto decisa secondo il diritto straniero, ma non contemplata dal diritto svizzero25. Una misura di protezione degli adulti, emanata da un’autorità competente di uno
25 Cfr. Messaggio del Consiglio federale all’Assemblea federale sui diritti politici degli Svizzeri all’estero, del 3 marzo 1975, FF 1975 I 1281