Rapporto esplicativo
Consultazione 2013/26: 11.446 e Iv.Pa. Lombardi. Per una legge sugli Svizzeri all'estero · 49 pagine
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in un contesto tematico specifico. A seconda dei casi, il DFAE o le rappresentanze se ne occupano su mandato del servizio competente oppure gli trasmettono il dossier per una decisione, contribuendo eventualmente a preparare e attuare le decisioni. I documenti d’identità sono emessi dalle rappresentanze nell’ambito delle proprie competenze.
I singoli articoli rimandano alle principali disposizioni di legge su cui si fondano i rispettivi servizi consolari.
Art. 69 Questioni di stato civile
Cfr. i commenti introduttivi alla sezione 2.
Art. 70 Cittadinanza
Le disposizioni della legge federale del 29 settembre 1952 su l’acquisto e la perdita della cittadinanza svizzera (LCit)45, cui fa riferimento l’articolo 70, disciplinano la perenzione della cittadinanza svizzera, nei casi in cui un bambino nato all’estero abbia, oltre alla nazionalità svizzera, anche un’altra nazionalità, a meno che non sia stato notificato ai sensi dell’articolo 10 capoverso 1 LCit, inoltre la possibilità per una persona, che ha perso per perenzione o è stata svincolata dalla sua cittadinanza, di presentare domanda di reintegrazione, infine la naturalizzazione agevolata delle persone coniugate con uno Svizzero all’estero.
Art. 71 Documenti d’identità
L’articolo 71 rimanda alla legge sui documenti d’identità del 22 giugno 2001 (LDI)46, più precisamente agli aspetti del rilascio, dell’allestimento, del ritiro e della perdita del documento, per la cui regolamentazione il DFAE coadiuva all’estero l’Ufficio federale di polizia.
Art. 72 Notificazione in materia militare
Nell’ambito dei controlli militari le rappresentanze svolgono mansioni di informazione e trasmissione di documenti. Conformemente alla legge federale del 3 febbraio 1995 sull’esercito e sull’amministrazione militare (LM)47le persone soggette all’obbligo di prestare servizio militare, che si recano all’estero per soggiornarvi a lungo, adempiono l’obbligo di notificazione richiedendo un congedo militare per l’estero al competente comando di circondario prima di annunciare la loro partenza per l’estero al Comune di domicilio. I controlli militari relativi alle persone che partono per l’estero sono dunque collegati all’annuncio della partenza, mentre non prevedono l’annuncio dell’arrivo presso la rappresentanza. Le persone soggette all’obbligo di prestare servizio militare, che si trovano già all’estero e, contrariamente alle intenzioni iniziali, intendono stabilirvisi durevolmente, possono depositare a posteriori una richiesta di congedo all’estero presso la competente
45 RS 141.0
46 RS 143.1
47 RS 510.10