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Consultazione 2013/27: Riforma della previdenza per la vecchiaia 2020 · 43 pagine

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Legge federale sulla riforma della previdenza per la vecchiaia 2020 RO 20XX

3 La rendita di vecchiaia o la percentuale di essa e l'eventuale rendita per figli sono aumentate del controvalore attuariale della prestazione rinviata.

4 Il Consiglio federale stabilisce, in modo uniforme, le aliquote d'aumento per gli uomini e per le donne e istituisce la procedura. Può escludere il rinvio per certi generi di rendita.

Art. 40 Anticipazione della rendita di vecchiaia

1 Le persone che adempiono le condizioni per l'ottenimento di una rendita ordinaria di vecchiaia possono, a partire dal compimento dei 62 anni, anticipare la riscossione della totalità della rendita o di una parte di essa, compresa tra il 20 e l'80 per cento. L'anticipazione vale solo per le prestazioni future e non può essere revocata.

2 La persona che ha anticipato la riscossione di una percentuale della rendita può chiedere, una sola volta, l'aumento di tale percentuale. L'aumento vale solo per le prestazioni future. Esso non può essere revocato.

3 Durante il periodo di riscossione anticipata non sono versate rendite per figli.

4 In deroga all'articolo 29ter capoverso 1, in caso di anticipazione della rendita la durata di contribuzione non è considerata completa. La rendita anticipata è calcolata in base agli anni di contribuzione effettivi all'inizio della riscossione anticipata e corrisponde a una rendita parziale con durata di contribuzione incompleta.

5 La rendita è calcolata per il primo giorno del mese a partire dal quale inizia la riscossione anticipata. Essa è ricalcolata nel momento in cui l'assicurato raggiunge l'età di riferimento. Il Consiglio federale disciplina il calcolo della rendita anticipata, in particolare nei casi in cui l'assicurato aumenti la percentuale di rendita percepita durante il periodo di riscossione anticipata.

Art. 40bisCumulo della rendita di vecchiaia anticipata e di una rendita

dell'assicurazione per l'invalidità

1 Le persone che hanno diritto a una frazione di rendita dell'assicurazione per l'invalidità possono, su richiesta, completare questa prestazione riscuotendo anticipatamente una percentuale della loro rendita di vecchiaia. Solo la parte eccedente l'importo della rendita d'invalidità è considerata prestazione anticipata.

2 La somma delle due rendite non può superare l'importo della rendita intera di vecchiaia corrispondente.

Art. 40terCumulo della rendita di vecchiaia anticipata e di una rendita

vedovile

1 Le persone che hanno diritto a una rendita vedovile possono, su richiesta e in deroga all'articolo 24b, completare questa prestazione riscuotendo anticipatamente una percentuale della loro rendita di vecchiaia. Solo la parte eccedente l'importo della rendita vedovile è considerata prestazione anticipata.

2 L’articolo 35bis non è applicabile alla percentuale di rendita di vecchiaia anticipata.