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Consultazione 2013/27: Riforma della previdenza per la vecchiaia 2020 · 43 pagine

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Legge federale sulla riforma della previdenza per la vecchiaia 2020 RO 20XX

Art. 35, rubrica e cpv. 1 e 3

2. Somma delle rendite per coniugi

1 La somma delle rendite per coniugi ammonta al massimo al 150 per cento

dell’importo massimo della rendita di vecchiaia se:

a. entrambi i coniugi hanno diritto a una rendita di vecchiaia o a una percentuale di essa;

b. uno dei coniugi ha diritto a una rendita di vecchiaia o a una percentuale di essa e l’altro a una rendita dell’assicurazione per l’invalidità;

c. entrambi i coniugi hanno diritto a una rendita dell’assicurazione per l’invalidità e percepiscono al contempo una percentuale della rendita di vecchiaia.

3 Le rendite devono essere ridotte in proporzione alla loro quota-parte alla somma delle rendite non ridotte. Il Consiglio federale disciplina i dettagli, in particolare la riduzione delle rendite assegnate agli assicurati con durata di contribuzione incompleta.

Art. 35ter cpv. 2

2 In caso di rinvio di una percentuale della rendita di vecchiaia in virtù dell'articolo 39 capoverso 1, la rendita per figli è ridotta in misura proporzionale alla percentuale della rendita di vecchiaia percepita.

Art. 36 5. Rendita vedovile

La rendita vedovile è pari al 60 per cento della rendita di vecchiaia corrispondente al reddito annuo medio determinante.

Art. 37 cpv. 1

1 La rendita per orfani è pari al 50 per cento della rendita di vecchiaia corrispondente al reddito annuo medio determinante.

Art. 39 Rinvio della rendita di vecchiaia

1 Le persone aventi diritto a una rendita ordinaria di vecchiaia possono rinviare, di un anno almeno e di cinque anni al massimo, l'inizio della riscossione della totalità della rendita o di una parte di essa, compresa tra il 20 e l’80 per cento. Durante tale periodo, hanno la facoltà di revocare il rinvio in qualsiasi momento per l’inizio del mese successivo.

2 La persona che ha rinviato la riscossione di una percentuale della rendita può chiedere, una sola volta, la riduzione di tale percentuale. Non è possibile passare dal rinvio di una percentuale della rendita a quello della totalità della rendita.