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Consultazione 2013/27: Riforma della previdenza per la vecchiaia 2020 · 43 pagine
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Legge federale sulla riforma della previdenza per la vecchiaia 2020 RO 20XX derivante dall’attività lucrativa durante tale periodo corrisponde almeno al 25 per cento del reddito annuo medio determinante secondo l’articolo 29quater.
1quinquies Nel calcolo della rendita possono essere presi in considerazione:
a. i redditi dell’attività lucrativa, i redditi ripartiti derivanti da un'attività lucrativa nonché gli accrediti per compiti educativi e gli accrediti per compiti assistenziali assegnati durante i periodi di contribuzione di cui al capoverso 1ter;
b. i redditi dell'attività lucrativa conseguiti durante i periodi di contribuzione di cui al capoverso 1quater.
1sexies La rendita è calcolata al raggiungimento dell'età di riferimento. Dopo tale momento, fino al compimento dei 70 anni l’avente diritto alla rendita può chiedere che essa sia ricalcolata, una sola volta, se nel lasso di tempo intercorso ha pagato contributi.
2 Il Consiglio federale disciplina la procedura e il computo degli anni concessi in più.
Art. 29quinquies cpv. 3 lett. a, b, d ed e, nonché 4 lett. a
3 I redditi che i coniugi hanno conseguito durante gli anni civili di matrimonio comune vengono ripartiti e attribuiti per metà a ciascuno dei coniugi. La ripartizione è effettuata se:
a. entrambi i coniugi hanno raggiunto l'età di riferimento;
b. una persona vedova raggiunge l'età di riferimento;
d. entrambi i coniugi hanno diritto a una rendita dell’assicurazione per l’invalidità; o
e. uno dei coniugi ha diritto a una rendita dell'assicurazione per l'invalidità e l'altro raggiunge l'età di riferimento.
4 Tuttavia, sottostanno alla ripartizione e all’attribuzione reciproca soltanto i redditi conseguiti:
a. tra il 1° gennaio che segue il compimento dei 20 anni e il 31 dicembre che precede il raggiungimento dell'età di riferimento da parte del coniuge più anziano; e
Art. 29sexies cpv. 3, secondo periodo
3 ... Tuttavia, la ripartizione interessa unicamente gli accrediti acquisiti durante il periodo tra il 1° gennaio che segue il compimento dei 20 anni e il 31 dicembre che precede il raggiungimento dell'età di riferimento da parte del coniuge più anziano.
Art. 29septies cpv. 6, secondo periodo
6 ... Tuttavia, la ripartizione interessa unicamente gli accrediti acquisiti durante il periodo tra il 1° gennaio che segue il compimento dei 20 anni e il 31 dicembre che precede il raggiungimento dell'età di riferimento da parte del coniuge più anziano.