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Consultazione 2013/27: Riforma della previdenza per la vecchiaia 2020 · 43 pagine
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Legge federale sulla riforma della previdenza per la vecchiaia 2020 RO 20XX agli istituti di previdenza non registrati soggetti alla legge del 17 dicembre 199328 sul libero passaggio (LFLP).
Art. 7 cpv. 1
1 I lavoratori che riscuotono da un datore di lavoro un salario annuo di oltre 14 040 franchi sottostanno all’assicurazione obbligatoria per i rischi morte e invalidità dal 1° gennaio dopo che hanno compiuto il 17° anno di età, e per la vecchiaia dal 1° gennaio dopo che hanno compiuto il 24° anno di età.
Art. 8 cpv. 1 e 2
1 Se il lavoratore sottostà all’assicurazione obbligatoria conformemente all'articolo 2 capoverso 1, è assicurato il salario coordinato. Questo è determinato deducendo dalla parte del salario annuo fino a 84 240 franchi il 25 per cento di quest'ultima.
2 Abrogato
Art. 10 cpv. 2 lett. a
2 Fatto salvo l’articolo 8 capoverso 3, l’obbligo assicurativo finisce quando:
a. è raggiunta l’età di riferimento secondo l’articolo 13 capoverso 1;
Art. 13 Età di riferimento ed età minima
1 L'età di riferimento della previdenza professionale corrisponde all'età determinante per il diritto alla rendita secondo l’articolo 21 capoverso 1 LAVS29.
2 L'età minima per la riscossione delle prestazioni di vecchiaia è di 62 anni. Il Consiglio federale stabilisce i casi in cui l'istituto di previdenza può prevedere un'età minima inferiore.
Art. 13a Diritto alle prestazioni di vecchiaia
1 L’assicurato può anticipare la riscossione delle prestazioni di vecchiaia, a partire dal compimento del 62° anno d'età, nella misura in cui riduce o cessa l'attività lucrativa. Può rinviarla, fino al compimento del 70° anno d'età, nella misura in cui continua a esercitare un'attività lucrativa.
2 Le prestazioni di vecchiaia possono essere riscosse gradualmente; sono possibili fino a tre tappe, ma in caso di anticipazione deve essere riscosso almeno il 20 per cento delle prestazioni di vecchiaia. Nel suo regolamento, l'istituto di previdenza può derogare a queste prescrizioni minime; in caso di liquidazione in capitale sono tuttavia possibili al massimo tre versamenti.
3 In caso di riscossione delle prestazioni di vecchiaia prima dell'età di riferimento, la quota delle prestazioni percepite non può superare la quota della riduzione del
28 RS 831.42
29 RS 831.10