Rapporto esplicativo

Consultazione 2013/27: Riforma della previdenza per la vecchiaia 2020 · 214 pagine

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Devono pertanto rispettare i principi della previdenza professionale e sono quindi trattate come gli istituti di previdenza registrati sul piano fiscale.

Sebbene la presente riforma preveda un aumento generale dell'età minima per la riscossione delle prestazioni di vecchiaia, è riconosciuta l'esigenza dei lavoratori impiegati in settori come quello edile di andare in pensione anticipatamente. Visto il forte carico fisico cui sono sottoposti per decenni, questi lavoratori incontrano gravi difficoltà negli ultimi anni di attività prima dell'età di riferimento. Nel caso di questi modelli finanziati collettivamente sarà mantenuta la possibilità di un pensionamento a un'età inferiore a quella minima. Il Consiglio federale disciplinerà esplicitamente questa eccezione a livello di ordinanza.

La presente riforma intende eliminare anche altre incertezze giuridiche connesse a questi modelli previdenziali. La maggioranza di questi istituti di previdenza, tra cui quello dell'edilizia principale, che presenta una numero molto elevato di assicurati, non è finanziata secondo il sistema di capitalizzazione bensì secondo quello di ripartizione dei capitali di copertura. Ne conseguono problemi di contabilità, soprattutto nell'ambito del libero passaggio, dato che in caso di uscita prima del pensionamento i contributi non sono versati sotto forma di prestazione di libero passaggio ma restano presso l'istituto di previdenza. All'entrata in un tale istituto di previdenza, inoltre, non è possibile riscattare le prestazioni regolamentari. Anche per quanto concerne il fondo di garanzia vi è incertezza riguardo all'obbligo contributivo di questi istituti e all'eventuale obbligo di prestazione del fondo.

Dato che queste fondazioni sono finanziate secondo il sistema di ripartizione dei capitali di copertura e sono quindi estranee alla concezione della legge sul libero passaggio, esse saranno esplicitamente escluse dal suo campo d'applicazione. Questo non inciderà sulla loro qualità di istituti di previdenza professionale e quindi sulla loro esenzione fiscale e sul loro assoggettamento all'alta vigilanza della previdenza professionale. Sono applicabili le disposizioni della LPP espressamente elencate all'articolo 89a capoverso 6 CC. È così chiarita anche la posizione nei confronti del fondo di garanzia: in virtù dell'articolo 89a capoverso 6 numero 11 CC, questi istituti di previdenza non sono affiliati al fondo di garanzia e non devono quindi versare contributi.

Art. 2 cpv. 1bis

Le espressioni «età minima per il pensionamento anticipato» e «età ordinaria di pensionamento» sono sostituite, rispettivamente con «età minima per la riscossione delle prestazioni di vecchiaia» e «età di riferimento». È inoltre abrogato il secondo periodo della disposizione.

Gli istituti di previdenza continueranno tuttavia ad essere liberi di prevedere per i loro piani previdenziali un'età di riferimento diversa da quella secondo l'articolo 13 capoverso 1 LPP. In questo caso, l'obbligo di versare, a determinate condizioni, una prestazione d'uscita all'assicurato dura solo fino all'età di riferimento regolamentare su cui si fonda il piano previdenziale dell'istituto di previdenza.

La menzione dell'età di riferimento regolamentare dell'istituto di previdenza rende superflua la disposizione sussidiaria del secondo periodo dell'attuale capoverso 1bis, in cui si rinvia all'età di pensionamento (o, dopo la riforma, di riferimento) legale. Persino nel caso dei regolamenti che non definiscono esplicitamente un'«età di pensionamento ordinaria» è possibile dedurre un'età di riferimento dalle altre dispo-