Rapporto esplicativo
Consultazione 2013/27: Riforma della previdenza per la vecchiaia 2020 · 214 pagine
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sizioni regolamentari. Questa è determinante, per esempio, per la verifica dell'adeguatezza delle prestazioni previste dal piano previdenziale, per le tabelle di riscatto, per il calcolo delle prestazioni di vecchiaia e per i superstiti ed eventualmente per l'attuazione della flessibilizzazione prevista dagli articoli 33a e 33b LPP. L'adeguamento alla nuova terminologia permette dunque di semplificare la disposizione.
Determinati istituti di previdenza prevedono nei loro regolamenti la possibilità di accordare una prestazione d'uscita anche dopo il raggiungimento dell'età di riferimento, se questa può essere versata direttamente a un altro istituto di previdenza. Questa possibilità sarà mantenuta anche in futuro.
Art. 5 cpv. 1 lett. c
Conformemente alla disposizione vigente, l'assicurato può esigere il pagamento in contanti della prestazione d'uscita se questa è inferiore all'importo annuo dei suoi contributi. Questa disposizione è problematica nel caso dei salariati che cambiano frequentemente datore di lavoro (v. art. 2 cpv. 4 LPP), che sono tenuti ad assicurarsi (art. 1k OPP 2), ma che al contempo, in virtù della medesima legislazione, possono riscuotere la prestazione d'uscita in contanti e rinunciare così alla copertura assicurativa, anche se poco dopo saranno nuovamente assunti e assicurati secondo la LPP. Alla fine, questi salariati si ritrovano con un avere di vecchiaia inferiore a quello che avrebbero avuto se la loro prestazione d'uscita fosse rimasta nel sistema previdenziale. Per questa ragione, verrà esclusa la possibilità di esigere il versamento in contanti, se intercorrono meno di tre mesi tra due assunzioni. Un assicurato che lascia un istituto di previdenza potrà dunque chiedere il pagamento in contanti della prestazione d'uscita conformemente alla presente disposizione soltanto se sono trascorsi più di tre mesi dall'uscita dall'istituto ed egli non si è nuovamente affiliato al medesimo istituto di previdenza o a quello di un nuovo datore di lavoro. Per coerenza, questo termine corrisponde a quello previsto dagli articoli 1j capoverso 1 lettera b e 1k OPP 2.
Occorre ancora menzionare che questa modifica non pone problemi di compatibilità con il diritto europeo e non cambia la situazione degli assicurati che lasciano definitivamente la Svizzera per stabilirsi in uno stato membro dell'UE o dell'AELS. In tali casi resta applicabile l'articolo 5 capoverso 1 lettera a (DTF 137 V 181, consid. 6.2.2)
Art. 8 cpv. 3 (nuovo)
Lettera a: la modifica dell'articolo 56 capoverso 1 lettera i AP-LPP, che prevede il versamento di sussidi volti a garantire il mantenimento del livello delle prestazioni della generazione di transizione in seguito all'adeguamento dell'aliquota minima di conversione, rende necessaria una modifica dell'articolo 8 LFLP. In caso di uscita, l'istituto di previdenza dell'assicurato dovrà comunicare al nuovo istituto le informazioni necessarie per il calcolo dei sussidi. Il nuovo istituto di previdenza disporrà così delle informazioni necessarie per poter calcolare gli eventuali sussidi qualora dovesse verificarsi un evento assicurato. Anche gli istituti di libero passaggio devono ricevere e trasmettere queste informazioni, per l'eventualità che l'avere di libero passaggio venga nuovamente versato a un istituto di previdenza.
Lettera b: se un assicurato che riscuote prestazioni di vecchiaia (rendita) o ne ha già riscosse (liquidazione in capitale) oppure che riceve una rendita a causa di un'invali-