Rapporto esplicativo
Consultazione 2013/27: Riforma della previdenza per la vecchiaia 2020 · 214 pagine
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attuariali. La parte anticipata sarà calcolata in base al periodo di contribuzione effettivo al momento dell’anticipazione. Se la percentuale riscossa verrà aumentata durante il periodo di anticipazione, per limitare l’onere amministrativo la rendita sarà calcolata sulle stesse basi applicate al momento della prima anticipazione, modificando soltanto l'aliquota di riduzione attuariale. Al raggiungimento dell’età di riferimento la rendita sarà ricalcolata tenendo conto dei contributi versati durante il periodo di anticipazione e, come già previsto dal diritto vigente, dell’importo delle rendite precedentemente riscosse.
Contrariamente all’attuale normativa, invece, le rendite per superstiti che succedono a una rendita o parte di rendita di vecchiaia anticipata non saranno toccate dalla riduzione attuariale. Queste rendite devono infatti essere considerate separatamente dalla rendita di vecchiaia, affinché non dipendano dalle decisioni dell’avente diritto a quest'ultima.
2.1.3.4.2 Anticipazione delle prestazioni di vecchiaia nella previdenza professionale
I principi validi per l’AVS vengono ripresi nella LPP. L’anticipazione della totalità della rendita presuppone però la cessazione dell’attività lucrativa presso il datore di lavoro il cui istituto di previdenza versa la rendita. Questa condizione non impedisce tuttavia di proseguire l’attività presso un altro datore di lavoro o di riprenderla in seguito presso il medesimo datore di lavoro. Se viene riscossa una rendita prima dell’età di riferimento, l’aliquota di conversione viene ridotta in base a principi attuariali.
Secondo il diritto vigente, gli istituti di previdenza possono offrire ai propri assicurati la possibilità di operare riscatti supplementari per compensare la riduzione della rendita in caso di riscossione anticipata della prestazione di vecchiaia. I riscatti supplementari versati sono deducibili dal reddito imponibile. Ne consegue che questa possibilità può essere un incentivo a cessare anticipatamente l’attività lavorativa. Per differire il momento del ritiro dalla vita attiva e attenuare gli incentivi fiscali al pensionamento anticipato, l’età minima per la riscossione delle prestazioni di vecchiaia della previdenza professionale sarà innalzata da 58 a 62 anni entro un periodo transitorio di cinque anni. Le eccezioni previste dalla vigente legislazione, che consentono ai lavoratori anziani di beneficiare del pensionamento anticipato prima dei 58 anni, saranno mantenute. Le eccezioni riguardano i casi di ristrutturazione aziendale e di licenziamento di massa o determinate categorie professionali che per ragioni di sicurezza pubblica possono lavorare soltanto fino a una certa età e non possono essere occupati altrove dal datore di lavoro. In rapporto con l’età flessibile di pensionamento dovrà inoltre essere introdotta una nuova eccezione. Questa riguarda regolamentazioni pensionistiche speciali, finanziate collettivamente, fondate ad esempio su un contratto collettivo di lavoro. L’aumento dell’età minima per la riscossione delle prestazioni di vecchiaia nella previdenza professionale dai 58 ai 62 anni non rimette dunque in discussione le possibilità di pensionamento flessibile finanziate collettivamente attualmente previste, ad esempio, nell’edilizia (pensionamento anticipato a partire dai 60 anni).39
39 Gli accordi di questo tipo non devono essere toccati dall’innalzamento dell’età minima di pensionamento anche perché altrimenti l’adeguamento potrebbe ripercuotersi sull’AI.