Rapporto esplicativo
Consultazione 2013/27: Riforma della previdenza per la vecchiaia 2020 · 214 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 50Fedlex · Rapporto esplicativo
Il Consiglio federale adotterà un disciplinamento adeguato per coloro che hanno già effettuato acquisti supplementari per compensare la riduzione delle prestazioni di vecchiaia implicata dalla riscossione anticipata (art. 1b dell'ordinanza del 18 aprile 1984 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità [OPP 2]40) prima dell’entrata in vigore della presente modifica.
2.1.3.4.3 Obbligo contributivo durante il periodo di anticipazione e impatto sulla rendita
Nell’AVS, l’anticipazione della rendita non ha attualmente alcun influsso sull’obbligo contributivo. L’obbligo cessa alla fine del mese in cui l’assicurato raggiunge l’età ordinaria di pensionamento. (art. 3 cpv. 1 LAVS). Spesso le persone interessate non capiscono per quale ragione debbano continuare a versare contributi soltanto in virtù del fatto che sono domiciliate in Svizzera, anche se percepiscono già la rendita e hanno terminato la vita attiva. L’incomprensione è ulteriormente aggravata dal fatto che i contributi versati non vengono considerati nel calcolo della rendita. L’avamprogetto prevede pertanto l’abolizione dell’obbligo di versare contributi all’AVS, all’AI e alle IPG nel periodo di anticipazione della rendita per le persone non attive che riscuotono anticipatamente la totalità della rendita di vecchiaia. Attualmente il contributo minimo annuo è di 392 franchi, il contributo massimo di 19 600 franchi (art. 28 cpv. 1 OAVS). Il nuovo regime consente inoltre di garantire la parità di trattamento tra i pensionati domiciliati in Svizzera e i pensionati domiciliati all’estero, i quali possono percepire la rendita anticipata senza sottostare all’obbligo contributivo. L’abolizione dell’obbligo contributivo interesserà anche i cittadini dell’UE che hanno raggiunto i 62 anni e percepiscono una rendita intera da uno Stato membro (v. cap. 5.2.5.4).
Le persone che invece anticipano soltanto una parte della rendita saranno ancora assoggettate all’obbligo contributivo fino al compimento dell’età di riferimento. Infatti, occorre partire dal principio che in caso di anticipazione parziale l’assicurato continua a esercitare un’attività lucrativa.
La conseguenza dell’abolizione dell’obbligo contributivo sarà che nel calcolo della rendita di vecchiaia si terrà conto dell'accorciamento della carriera lavorativa. Quindi, contrariamente a quanto previsto dal disciplinamento attuale, l’avamprogetto tiene conto dell'accorciamento della carriera lavorativa in caso di anticipazione della totalità della rendita e nel calcolo della rendita considera anche la mancanza di anni contributivi fino all’età di riferimento. Un anno di anticipazione comporterà dunque una corrispondente riduzione del periodo contributivo, con conseguente riduzione del 2,27 per cento della rendita AVS. Di conseguenza, la rendita anticipata sarà calcolata in base al periodo contributivo effettivo, che sarà quindi di 41 anni se la rendita è anticipata di tre anni, di 42 se è anticipata di due anni e di 43 se è anticipata di un anno. Il periodo contributivo sarà completo, vale a dire di 44 anni come sinora, se l’assicurato avrà sempre versato i contributi fino a 65 anni. Se l’assicurato ha versato contributi negli anni di gioventù41, questi contributi non potranno sopperire alle lacune contributive che risultano dall’anticipazione. Il computo di tali contributi
40 RS 831.441.1
41 Ossia i contributi versati dall’assicurato anteriormente al 1o gennaio successivo al compimento dei 20 anni.