Rapporto esplicativo

Consultazione 2013/27: Riforma della previdenza per la vecchiaia 2020 · 214 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 52Fedlex · Rapporto esplicativo

2.1.3.5 Riscossione della rendita dopo l'età di riferimento

Il disciplinamento attuale sul rinvio della rendita AVS oltre l’età di pensionamento (in futuro: età di riferimento) di 65 anni e fino ai 70 anni sarà mantenuto. Infatti, una possibilità di protrazione oltre i 70 anni non appare opportuna, poiché non sembra corrispondere a un bisogno sentito da molti. La novità rispetto al regime attuale consiste invece nella possibilità di rinviare parzialmente la rendita. Gli assicurati potranno quindi scegliere liberamente quale percentuale di rendita desiderano riscuotere e se continuare a lavorare rimandando a più tardi la riscossione della parte residua della rendita. Durante il periodo di posticipazione, prima di riscuotere la totalità della rendita potranno chiedere una sola volta la modifica della percentuale di rendita posticipata. Si potrà ad esempio optare per il rinvio del 75 per cento della rendita di vecchiaia, quindi ridurre tale percentuale (passando p.es. dal 75 % al 40 %) a 67 anni e infine riscuotere la rendita intera a 68, 69 o 70 anni. Come previsto attualmente, la rendita o percentuale di rendita rinviata aumenterà in ragione del corrispettivo attuariale delle prestazioni non riscosse durante il periodo di rinvio. Dato che a certe condizioni i contributi versati tra l’età di riferimento e i 70 anni potranno in futuro essere considerati, in quel periodo gli interessati potranno chiedere alla loro cassa di compensazione, una volta sola, di ricalcolare la rendita.

Come nel caso dell’anticipazione della rendita di vecchiaia, le rendite per superstiti non subiranno un adeguamento attuariale neppure in caso di rinvio. In altri termini, le rendite per superstiti che succedono a una rendita di vecchiaia rinviata non aumenteranno in ragione del corrispettivo attuariale della prestazione non riscossa. Questo disciplinamento non riguarda invece le rendite per figli versate contemporaneamente e in proporzione alla rendita di vecchiaia rinviata, le quali seguiranno il destino della rendita principale dalla quale dipendono e beneficeranno dunque dell’aumento attuariale conseguente al rinvio della rendita principale.

I tassi di aumento attuariale in caso di rinvio saranno anch’essi adeguati alla speranza di vita nel 2020, come previsto per le aliquote di riduzione in caso di anticipazione. Il Consiglio federale provvederà al loro adeguamento nell’ambito della modifica dell’OAVS (art. 55ter OAVS).

Tabella 2-4

Nuovi tassi di aumento in caso di rinvio della rendita AVS, in percentuale

1 anno 2 anni 3 anni 4 anni 5 anni

Aumenti 4,4 9,1 14,2 19,7 25,7

Le possibilità di rinvio nella previdenza obbligatoria secondo la LPP dovranno essere adeguate sulla base del nuovo regime AVS. Per promuovere la continuazione dell’attività lavorativa oltre l’età di riferimento, ma anche per ragioni di natura fiscale, il rinvio della rendita sarà tuttavia subordinato alla continuazione dell’attività lucrativa, poiché la previdenza professionale e i relativi privilegi fiscali devono essere riservati alle persone che continuano effettivamente a lavorare. In caso di rinvio non sarà previsto alcun obbligo contributivo, per non creare deterrenti all’occupazione dei lavoratori anziani. Gli organi paritetici a capo dei singoli istituti di previdenza avranno ancora la possibilità di decidere se prevedere nei loro regolamenti la possibilità di versare contributi.