Rapporto esplicativo
Consultazione 2013/27: Riforma della previdenza per la vecchiaia 2020 · 214 pagine
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massima. Il nuovo disciplinamento è dunque pensato in particolare per le persone che in considerazione della loro situazione finanziaria possono anche trarne un effettivo vantaggio.
2.1.3.6.1 Ripercussioni finanziarie del computo dei contributi e della soppressione della franchigia
In seguito alla soppressione della franchigia, in avvenire i pensionati dovranno versare contributi anche sui redditi da attività lucrativa inferiori a 1400 franchi mensili, rispettivamente a 16 800 franchi annui. Ciò comporterà, per chi esercita un’attività lucrativa dipendente, un onere aggiuntivo massimo, a titolo di contributi AVS/AI/IPG (contributo del lavoratore), pari a circa 865 franchi l’anno. Per gli indipendenti che conseguono un reddito superiore a 68 400 franchi (limite superiore della tavola scalare decrescente), l’onere aggiuntivo si aggirerà attorno ai 1600 franchi l’anno.
Tabella 2-5
Ripercussioni della soppressione della franchigia sugli assicurati
Contributi AVS/AI/IPG del lavoratore Indipendenti
Dipendenti
(reddito superiore a fr. 68 400)
Onere contributivo aggiuntivo annuo
(massimo) 865 franchi 1600 franchi
Per l’AVS, la soppressione della franchigia prevista per i pensionati comporterà maggiori entrate, mentre i miglioramenti delle rendite creeranno uscite supplementari. Nel 2030 le maggiori entrate per l’AVS ammonteranno a 309 milioni di franchi, a fronte di maggiori uscite per 122 milioni (in base all’indice dei prezzi 2013). Per l'AI e le IPG le maggiori entrate ammonteranno, rispettivamente, a 52 e 18 milioni di franchi.
2.1.3.7 Ripercussioni finanziarie della flessibilizzazione della riscossione della rendita
La Tabella 2-6 illustra l’evoluzione nel tempo delle ripercussioni finanziarie della flessibilizzazione della riscossione della rendita. L’evoluzione illustrata tiene conto delle seguenti misure: sul fronte delle uscite, il terzo anno di anticipazione, l’adeguamento delle aliquote di riduzione e di aumento in caso di anticipazione o rinvio della rendita e i miglioramenti delle rendite mediante i contributi aggiuntivi versati; sul fronte delle entrate, l’abolizione dell’obbligo contributivo, anche durante il terzo anno di anticipazione aggiunto, e la soppressione della franchigia per i pensionati ultrasessantacinquenni che esercitano un’attività lucrativa.