Rapporto esplicativo

Consultazione 2013/27: Riforma della previdenza per la vecchiaia 2020 · 214 pagine

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2.1.3.6 Computo dei contributi e soppressione della franchigia nell’AVS

Secondo il diritto vigente, i pensionati AVS che esercitano un’attività lucrativa continuano a versare contributi anche dopo aver raggiunto l’età ordinaria di pensionamento di 64 anni per le donne e 65 anni per gli uomini. Ma i contributi versati oltre questo limite d’età non vengono più considerati nel calcolo della rendita; di conseguenza, la continuazione dell’attività lucrativa non comporta attualmente aumenti di rendita. I pensionati attivi professionalmente possono però dedurre, secondo il regime vigente, una franchigia di 1400 franchi mensili o 16 800 franchi annui, sulla quale non devono versare contributi AVS.

Questi due principi saranno entrambi modificati: in futuro i contributi versati sul reddito dell’attività lucrativa dopo l’età di riferimento saranno considerati nel calcolo della rendita. Aumenteranno il reddito annuo medio determinante43, andando ad aumentare la rendita fino al raggiungimento della rendita massima, che continuerà a valere come limite. Potranno inoltre essere considerati per sopperire a eventuali lacune contributive.

Sull’altro fronte, l’attuale franchigia dovrà essere abolita, in modo da consentire l’inclusione dei contributi AVS versati dai pensionati che esercitano un’attività lucrativa nel calcolo della rendita. I pensionati ultrasessantacinquenni che lavorano ancora potranno però invocare la franchigia prevista già oggi in caso di salario annuo inferiore a 2300 franchi (stato: 2013)44. Se invece i pensionati ancora attivi non lavorano durevolmente a tempo pieno, in certi casi versano soltanto i contributi previsti per le persone che non esercitano un’attività lucrativa45.

La possibilità di migliorare la rendita vale sia per i pensionati che rinviano la totalità della rendita, sia per coloro che ne rinviano soltanto una certa percentuale e continuano accessoriamente a lavorare a tempo parziale. Possono essere colmate soltanto le lacune sorte tra il 1° gennaio dell’anno successivo al compimento dei 20 anni e il 31 dicembre dell’anno antecedente il raggiungimento dell’età di riferimento.

Dopo l’età di riferimento, per avere il diritto di colmare eventuali lacune contributive, l’assicurato deve conseguire un reddito corrispondente almeno al 25 % del salario annuo medio determinante. Se raggiunge questo limite può tra l'altro colmare anche lacune sorte in seguito a un’eventuale anticipazione della rendita.

I contributi versati dopo il raggiungimento dell’età di riferimento vengono considerati in ogni caso nella determinazione del reddito annuo medio determinante. L’assicurato ha quindi la possibilità di aumentare la propria rendita fino al raggiungimento della rendita massima.

In sostanza, il computo dei contributi giova a tutti gli assicurati che presentano lacune contributive o non raggiungono il massimo del reddito medio annuo determinante (stato 2013: fr. 84 240). Può dunque beneficiare di questo disciplinamento sia chi consegue un reddito elevato, che ha accumulato lacune contributive ad esempio durante gli studi o soggiorni all’estero, sia chi consegue un reddito medio-basso e non raggiunge il limite di reddito annuo determinante che dà diritto alla rendita

43 Il reddito annuo medio determinante AVS corrisponde al reddito medio soggetto a contributi AVS realizzato tra l’età di 21 anni e l’inizio della riscossione della rendita, compresi gli accrediti per compiti educativi o assistenziali.

44 Art. 14 cpv. 5 LAVS in combinazione con l’art. 34d cpv. 1 OAVS.

45 Art. 28bis OAVS in combinazione con l’art. 28 OAVS.