Rapporto esplicativo
Consultazione 2013/27: Riforma della previdenza per la vecchiaia 2020 · 214 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 56Fedlex · Rapporto esplicativo
Questo sistema consente di tenere più ampiamente conto dei periodi contributivi totalizzati durante gli anni civili di matrimonio. Saranno infatti soggetti a ripartizione i redditi realizzati tra il 1° gennaio dell’anno successivo al compimento dei 20 anni e il 31 dicembre dell’anno antecedente il raggiungimento dei 65 anni da parte del coniuge più anziano.
Se uno dei coniugi percepisce una rendita di invalidità, il secondo evento assicurato insorge quando l’altro coniuge raggiunge l’età di riferimento.
I periodi contributivi totalizzati oltre l’età di riferimento non saranno soggetti alla divisione dei redditi, poiché, essendo reciproca, in determinate situazioni la ripartizione dei redditi conseguiti da uno dei due oltre l’età di riferimento potrebbe comportare conseguenze indesiderate sulla rendita dell'altro coniuge, segnatamente nel caso in cui l’attività esercitata fosse soltanto accessoria.
2.1.3.8.2 Limitazione delle rendite
Attualmente, la somma delle due rendite per coniugi ammonta al massimo al 150 per cento dell'importo massimo della rendita di vecchiaia se entrambi i coniugi hanno diritto a una rendita di vecchiaia o uno dei coniugi ha diritto a una rendita di vecchiaia e l'altro a una rendita dell'assicurazione per l'invalidità (art. 35 cpv. 1 LAVS). Questa regola non cambierà. Dato che la vigente legislazione non ammette il versamento di una percentuale della rendita di vecchiaia, sono però necessarie tre precisazioni:
− nel caso in cui entrambi i coniugi abbiano chiesto l’anticipazione di una percentuale della rendita di vecchiaia, se ciascuna delle rendite individuali supera il tetto massimo determinante per il rispettivo assicurato, le due rendite dovranno essere ridotte in proporzione alla loro quota-parte alla somma delle rendite non ridotte. Il tetto massimo dipende sia dalla durata di contribuzione di ciascun coniuge sia dalla percentuale di rendita più elevata. Se le durate di contribuzione dei coniugi sono diverse, occorrerà, come sinora, determinare la durata di contribuzione ponderata; quindi, sulla base della percentuale di rendita più elevata, sarà calcolato il limite massimo dell’importo che può essere versato ai coniugi.46 Se uno dei due o entrambi aumentano la percentuale di rendita riscossa, il limite sarà ricalcolato sulla base della nuova percentuale più elevata;
− nei casi misti, in cui uno dei coniugi percepisce una rendita di vecchiaia e l’altro una frazione di rendita dell’assicurazione invalidità più una percentuale anticipata della rendita di vecchiaia, la rendita di invalidità combinata con la percentuale di rendita di vecchiaia costituirà un’unica rendita. Le regole di limitazione attualmente vigenti per i casi in cui è versata una rendita di invalidità rimarranno applicabili anche dopo la riforma;
− nel caso in cui ognuno dei coniugi percepisce una rendita parziale dell’assicurazione invalidità completata da una percentuale di rendita di vecchiaia, le due rendite dell’assicurazione invalidità saranno limitate tra loro
46 Per esempio, se un assicurato riscuote anticipatamente il 40 % della propria rendita e la moglie il 60 % della sua, e il periodo contributivo di entrambi è completo (scala 44), la somma delle due rendite non potrà superare il 60 % del 150 % della rendita massima, la quale equivarrà a 0,6 x 1,5 x 2340 = 2106 franchi.