Rapporto esplicativo

Consultazione 2013/27: Riforma della previdenza per la vecchiaia 2020 · 214 pagine

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verso l’alto secondo le regole attualmente in vigore, mentre le due rendite di vecchiaia anticipate saranno limitate secondo i principi descritti sopra nel primo dei tre casi.

Come sinora, prima di dedurre l’importo della riduzione dovuta all’anticipazione o di aggiungere il supplemento dovuto al rinvio della rendita di vecchiaia, occorrerà sempre verificare se le rendite debbano essere limitate.

Il Consiglio federale stabilirà le modalità di calcolo del tetto massimo nell’OAVS.

2.1.3.9 Coordinamento con le altre assicurazioni sociali

2.1.3.9.1 Rendite di vecchiaia e rendite di invalidità

Secondo il diritto vigente, gli assicurati invalidi non sono più considerati tali dal momento in cui iniziano a riscuotere una rendita AVS, ma al più tardi al compimento dei 65 anni.

Secondo l’avamprogetto, sarà possibile cumulare una rendita parziale AI con una parte di rendita AVS fino al raggiungimento dell’età di riferimento. Con questa soluzione si intende consentire alle persone con problemi di salute che non possono più mettere a frutto la loro capacità di guadagno residua sul mercato del lavoro di completare la rendita AI con una parte di rendita AVS senza perdere il diritto alla rendita AI. Le due prestazioni combinate non devono superare l’importo della rendita di vecchiaia intera corrispondente.

L’assicurato che compie questa scelta non viene privato del proprio statuto di invalido, nonostante riceva una parte di rendita AVS contemporaneamente alla rendita AI. Fino all’età di riferimento, il diritto alle prestazioni sarà dunque esaminato in base alle disposizioni dell’assicurazione invalidità, mentre in seguito sarà determinato in base al regime AVS. Come oggi, i diritti acquisiti continueranno a essere garantiti. Per distinguere la rendita di invalidità dalla rendita di vecchiaia, quest’ultima sarà determinata con le basi di calcolo dell’AVS.

Nella previdenza professionale obbligatoria, la coesistenza parallela di prestazioni di vecchiaia e di prestazioni di invalidità nel primo pilastro non incide sul diritto alle prestazioni, poiché nel primo pilastro la riscossione anticipata della rendita di vecchiaia non intacca il diritto alla rendita di invalidità. Nondimeno, occorre risolvere alcuni problemi di coordinamento, ad esempio per determinare in quale misura un istituto di previdenza possa ancora, nell’ambito del calcolo del sovraindennizzo, computare un reddito residuo da attività lucrativa presumibilmente ancora realizzabile, oppure computare la rendita anticipata dell’AVS ed eventualmente della previdenza professionale. Allo stato attuale il Consiglio federale ha già facoltà di emanare prescrizioni per impedire indebiti profitti (v. art. 34a LPP). Si avvarrà di questa competenza per adottare le opportune disposizioni.

Nel secondo pilastro, invece, il vigente diritto ammette già la coesistenza parallela di prestazioni di vecchiaia e di invalidità. Le rendite di invalidità della previdenza professionale obbligatoria, ad esempio, continuano a essere versate anche dopo il raggiungimento dell’età pensionabile; esse sono concepite come prestazioni a vita e non vengono convertite in prestazioni di vecchiaia. Le rendite di invalidità della LPP vengono coordinate con altre prestazioni pensionistiche dello stesso genere e con uguale funzione e, prima del raggiungimento dell’età di riferimento, con i redditi da