Rapporto esplicativo

Consultazione 2013/27: Riforma della previdenza per la vecchiaia 2020 · 214 pagine

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In caso di rinvio parziale della rendita, nel calcolo della prestazione complementare non sarà computata la rendita effettivamente percepita ma la totalità della rendita (senza supplemento). Benché questi casi dovrebbero essere rari, occorre impedire che una persona possa rinviare la rendita soltanto in parte sfruttando le prestazioni complementari per compensare la differenza rispetto alla totalità della rendita.

2.1.3.9.4 Rendite di vecchiaia e indennità dell’assicurazione contro la disoccupazione

Secondo l’attuale normativa, l’assicurato ha diritto in particolare alle indennità di disoccupazione se non ha ancora raggiunto l’età pensionabile AVS e non percepisce una rendita AVS. Questa regola sarà ancora applicabile agli assicurati che optano per l’anticipazione della totalità della rendita. Di contro, l’anticipazione parziale della rendita non sopprimerà il diritto alle indennità di disoccupazione. In effetti, se durante il periodo di anticipazione continua a esercitare un’attività lucrativa, l’assicurato versa anche contributi all’assicurazione disoccupazione. Di conseguenza, deve poter rimanere assicurato per l'attività lucrativa residua. L'avamprogetto prevede dunque di mantenere il diritto alle indennità di disoccupazione in caso di anticipazione parziale. Ciò nonostante, per evitare un sovraindennizzo, la percentuale della rendita AVS anticipata sarà dedotta dalle indennità di disoccupazione, alla stregua delle prestazioni di vecchiaia del secondo pilastro.

Nell’assicurazione contro la disoccupazione, l’anticipazione parziale o totale delle prestazioni di vecchiaia della previdenza professionale non comporta la soppressione del diritto all’indennità. Se e nella misura in cui sussiste il diritto a un’indennità in virtù delle disposizioni sull’assicurazione disoccupazione, le prestazioni di vecchiaia della previdenza professionale sono dedotte dall'indennità di disoccupazione (art. 18c LADI47).

2.1.3.9.5 Rendite di vecchiaia e prestazioni dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni

I lavoratori sono obbligatoriamente affiliati all’assicurazione contro gli infortuni (art. 1a LAINF). L’assicurazione termina di principio allo spirare del 30° giorno susseguente a quello in cui cessa il diritto almeno al semisalario (art. 3 cpv. 2 LAINF). L’attuale articolo 22 LAINF dispone che la rendita di invalidità dell’assicurazione infortuni non può più essere riveduta dal mese in cui l'avente diritto riceve una rendita di vecchiaia dell'AVS, ma al più tardi dal momento in cui lo stesso raggiunge l'età di pensionamento secondo l'articolo 21 LAVS. L’articolo 22 LAINF è in vigore in questa versione dal 1° gennaio 2012, data dell’entrata in vigore della modifica del 17 giugno 2011 della LAVS (miglioramento dell’esecuzione). Quindi, le rendite non sono più rivedute se si può presumere che l’avente diritto ha definitivamente abbandonato la vita attiva. Questo disciplinamento sarà mantenuto.

47 Legge federale del 25 giugno 1982 sull'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità per insolvenza (Legge sull'assicurazione contro la disoccupazione, LADI; RS 837.0).