Rapporto esplicativo
Consultazione 2013/27: Riforma della previdenza per la vecchiaia 2020 · 214 pagine
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attività lucrativa ancora realizzati o ragionevolmente esigibili. Questo sistema serve a impedire che i beneficiari di rendite ricevano in conclusione prestazioni più elevate del reddito che conseguirebbero senza invalidità.
2.1.3.9.2 Rendite di vecchiaia e rendite vedovili
Come la rendita di invalidità, anche la rendita vedovile potrà essere completata anticipando una percentuale della rendita di vecchiaia. La legislazione attuale non permette neanche in questo caso il cumulo delle prestazioni. Se l’avente diritto soddisfa contemporaneamente le condizioni per l’ottenimento di una rendita vedovile e di una rendita di vecchiaia, gli viene corrisposta soltanto la rendita più elevata. Con l’introduzione della possibilità di anticipare parte della rendita di vecchiaia, sarà possibile percepire due prestazioni diverse, la cui somma non dovrà tuttavia superare l’importo della rendita di vecchiaia intera corrispondente. Questa misura è intesa a sopperire alle difficoltà di reinserimento incontrate dai beneficiari di rendite vedovili sul mercato del lavoro per ragioni di età e a compensare la riduzione della rendita vedovile dall’80 al 60 per cento dell’importo della rendita di vecchiaia.
Quanto al supplemento del 20 per cento attualmente accordato alle vedove e ai vedovi beneficiari di una rendita AVS, in caso di cumulo con la rendita vedovile esso non sarà computato alla parte anticipata di rendita di vecchiaia. Infatti, tanto il supplemento del 20 per cento quanto la rendita vedovile fanno parte delle prestazioni a favore dei superstiti. La soluzione è dunque intesa a evitare il versamento simultaneo di prestazioni che coprono lo stesso rischio.
2.1.3.9.3 Rendite di vecchiaia e prestazioni complementari
Quando siano adempiute anche le altre condizioni, il godimento di una rendita di vecchiaia dà di principio diritto all’ottenimento di prestazioni complementari. Secondo il vigente ordinamento, le rendite corrisposte vengono considerate come reddito nel calcolo delle prestazioni complementari. In caso di anticipazione della totalità della rendita secondo l’articolo 40 LAVS, è computata come reddito la rendita anticipata ridotta (v. art. 15a OPC-AVS/AI). Questa disposizione è mantenuta in caso di anticipazione della totalità della rendita, ma deve essere adeguata per quanto riguarda la riscossione anticipata di una percentuale di rendita. Infatti, la perdita di reddito dovuta alla futura possibilità di anticipare anche solo una percentuale esigua della rendita potrebbe essere compensata tramite le prestazioni complementari. Un simile risultato sarebbe contrario allo scopo della flessibilizzazione del pensionamento, che è quello di migliorare la conciliazione tra l'attività lucrativa e il ritiro dal mondo del lavoro. Per impedire questo risultato aberrante, è proposta la seguente modifica: in caso di anticipazione parziale della rendita, nell’ambito del calcolo della prestazione complementare non sarà computata come reddito la percentuale di rendita riscossa, bensì la totalità della rendita ridotta. Dalle persone che smettono di lavorare ci si aspetta dunque che riscuotano anticipatamente la totalità della rendita. Nei casi di cumulo, nei quali viene versata contemporaneamente una rendita dell’assicurazione di invalidità o una rendita per superstiti dell’AVS, sono necessari correttivi che il Consiglio federale disciplinerà nei dettagli (v. commento all'art. 11 cpv. 1ter LPC).