Rapporto esplicativo

Consultazione 2013/27: Riforma della previdenza per la vecchiaia 2020 · 214 pagine

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delle disposizioni applicabili alla ripartizione delle eccedenze realizzate tra assicurati e assicuratori vita.

Nell’ambito della prima revisione della LPP e della revisione parallela delle corrispondenti disposizioni in materia di assicurazioni private, il 1° aprile 2004 è stato posto in vigore un disciplinamento particolare sulla trasparenza, riguardante principalmente la quota minima e il conto d'esercizio separato (art. 37–39 LSA65). Il dibattito politico degli ultimi anni ha mostrato che in alcuni settori sussiste ancora un discreto potenziale di miglioramento, che si intende ora sfruttare con i previsti adeguamenti legislativi, illustrati qui di seguito, in materia di sorveglianza degli assicuratori.

2.3.1 Partecipazione degli assicurati alle eccedenze e quota minima

La quota minima determina le modalità di ripartizione del risultato d’esercizio tra assicuratori sulla vita e assicurati. Secondo il diritto vigente, la partecipazione alle eccedenze figurante nel conto d'esercizio deve ammontare almeno al 90 per cento della partecipazione alle eccedenze calcolata secondo l’articolo 37 capoverso 3 lettera b LSA (art. 37 cpv. 4 LSA). Il Consiglio federale, cui spetta il compito di emanare prescrizioni concernenti le basi per determinare la partecipazione alle eccedenze e i principi per la ripartizione della partecipazione calcolata (art. 37 cpv. 3 LSA), ha optato di principio per il metodo di calcolo basato sul reddito, riservando il metodo basato sul risultato soltanto alle annate particolarmente positive sul mercato degli investimenti.

Con l’entrata in vigore della LSA la quota minima è stata fissata al 90 per cento e, da allora, è rimasta invariata. Negli ultimi sette anni la media della quota effettiva di distribuzione è stata del 96,2 per cento. Tralasciando il 2008 (anno in cui è scoppiata la crisi), quando la quota di distribuzione ha ampiamente superato il 100 per cento, essa raggiunge comunque una media del 92,1 per cento. Per tener conto delle esperienze maturate, l’entità della quota minima deve essere sottoposta a riesame.

A tal fine vengono vagliate due varianti che presentano potenziali vantaggi e svantaggi. La prima variante prevede un aumento della quota minima al 92 o al 94 per cento. La seconda variante prevede, diversamente dal regime vigente, l’applicazione di due quote minime diverse per i contratti di assicurazione collettiva che coprono tutti i rischi e per i contratti di assicurazione collettiva che coprono unicamente i rischi di decesso e di invalidità. In tal caso sono possibili combinazioni diverse delle quote, ma sempre con una quota più elevata per le assicurazioni che offrono una copertura parziale (rapporto tra copertura completa e copertura parziale: 90/92 %, 90/94 % o 92/94 %). Questa distinzione consentirebbe di determinare in modo più corretto la quota minima in funzione del rischio.

65 Legge federale del 17 dicembre 2004 sulla sorveglianza delle imprese di assicurazione (legge sulla sorveglianza degli assicuratori, LSA; RS 961.01).